LEGGE 23 dicembre 1992, n. 493 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui
Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 23 dicembre 1992, n. 493 Interventi per la Torre di Pisa. note: Entrata in vigore della legge: 25/12/1992 (GU n.302 del 24-12-1992) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 25-12-1992 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Interventi per la Torre di Pisa 1. Per la prosecuzione degli interventi di consolidamento e di restauro della Torre di Pisa è autorizzata un'ulteriore spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1992. 2. Il termine indicato nell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 360, è differito al 31 dicembre 1993. 3. Al fine di assicurare la continuità degli interventi di competenza dell'Opera primaziale di Pisa durante il periodo di chiusura al pubblico della Torre, è corrisposto all'ente stesso, per l'anno 1992, un contributo di lire 3.000 milioni. 4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge pari a lire 5.000 milioni per l'anno 1992, si provvede:
- a)quanto a lire 1.000 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento alla rubrica Ministero dei lavori pubblici: "Interventi per l'edilizia storico-artistico monumentale";
- b)quanto a lire 4.000 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 8100 dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali per l'anno finanziario 1992. 5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 279/1990 (Interventi urgenti per la Torre di Pisa) è il seguente: "Il comitato espleta i propri compiti entro il termine di dodici mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto". Il D.L. n. 279/1990 è entrato in vigore il 5 ottobre 1990. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi