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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 1953, n. 494 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 1953, n. 494 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visua

lizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 1953, n. 494 Modificazione dello statuto dell'Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni, con sede in Roma. (GU n.157 del 13-07-1953) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 28-7-1953 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 78 del testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646; Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonché i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10; Visto lo statuto dell'Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni, con sede in Roma, approvato con regio decreto 6 maggio 1891, n. 222, e modificato con regi decreti 28 novembre 1920, n. 1895, 27 maggio 1923, n. 1225 e 19 aprile 1941, n. 279; Vista la deliberazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti di detto Istituto, tenutasi in data 29 aprile 1952; Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per il bilancio e ad interim per il tesoro; Decreta: Il primo comma dell'art. 24 dello statuto dell'Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni, con sede in Roma, è modificato come segue: "Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto è composto di un numero non minore di 15 e non maggiore di 19 membri, eletti dall'assemblea generale ordinaria degli azionisti". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 aprile 1953 EINAUDI PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1953 Atti del Governo, registro n. 78, foglio n. 5. - PALLA nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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