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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1982, n. 494 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1982, n. 494 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visua

lizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1982, n. 494 Attuazione della direttiva (CEE) n. 75/445 relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione. (GU n.211 del 03-08-1982) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Allegati Allegato A Allegato A Allegato B Allegato B Allegato C Allegato C Allegato D Allegato D Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 4-8-1982 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea; Vista la legge 22 maggio 1973, n. 269, che, in attuazione della direttiva del Consiglio (CEE) n. 66/404 del 14 giugno 1966, reca la disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante da rimboschimento; Vista la direttiva del Consiglio (CEE) n. 75/445 del 26 giugno 1975, che modifica alcune disposizioni della citata direttiva n. 66/404 del 14 giugno 1966; Ritenuta la necessità di emanare le necessarie disposizioni per dare attuazione alla citata direttiva n. 75/445 del 26 giugno 1975; Considerato che in data 25 febbraio 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti; Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare; Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1982; EMANA il seguente decreto: Art. 1 L'art. 6 della legge 22 maggio 1973, n. 269, è sostituito dal seguente: "Durante le fasi di raccolta, lavorazione, immagazzinamento, trasporto, allevamento e conservazione i materiali di propagazione devono essere tenuti in lotti separati ed identificati secondo: a) la specie e, se necessario, la sottospecie, la varietà ed il clone; b) la categoria: materiali di propagazione selezionati o materiali di propagazione controllati; c) la provenienza o la regione di provenienza per i materiali di propagazione selezionati; d) i materiali di base per i materiali di propagazione controllati; e) l'origine autoctona e non autoctona; f) l'anno di maturazione dei semi; g) la durata dell'allevamento in vivaio distinta nelle sue varie fasi". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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