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LEGGE 4 agosto 1973, n. 496 - Normattiva

LEGGE 4 agosto 1973, n. 496 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ric

erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 4 agosto 1973, n. 496 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 427, concernente la disciplina dei prezzi di beni di largo consumo. (GU n.216 del 22-08-1973) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 23-8-1973 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico È convertito in legge il decreto-legge 24 luglio 1973, n. 427, concernente la disciplina dei prezzi di beni di largo consumo, con le seguenti modificazioni: All'articolo 2: al primo comma i numeri 12) e 13) sono sostituiti con i seguenti: "12) pollame macellato; 13) conigli macellati;" al secondo comma, le parole: "normativa comunitaria", sono sostituite con le seguenti "normativa e prezzi comunitari". All'articolo 7 il primo comma è sostituito con il seguente: "L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), in aggiunta ai compiti previsti dalla legge istitutiva 13 maggio 1966, n. 303, e dalle successive modificazioni ed integrazioni, deve, ove necessario e su autorizzazione del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro, svolgere attività per la regolazione del mercato interno del grano, delle carni bovine, del burro e dei mangimi destinati all'alimentazione del bestiame mediante acquisto e stoccaggio all'interno e all'estero e successiva immissione regolata sul mercato nazionale alle condizioni stabilite dal CIPE". All'articolo 10 è aggiunto il seguente comma: "Se sia stata emessa dal prefetto ingiunzione per la violazione di disposizioni del presente decreto e successivamente si accerti che ricorre l'ipotesi di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge 3 maggio 1967, n. 317, la sospensione dell'esecuzione dell'ingiunzione può essere disposta soltanto dal giudice penale, al quale il pretore trasmette gli atti nel caso in cui sia stata già proposta opposizione". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 4 agosto 1973 LEONE RUMOR - DE MITA - TAVIANI - ZAGARI - GIOLITTI - FERRARI - AGGRADI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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