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LEGGE 21 giugno 1967, n. 497 - Normattiva

LEGGE 21 giugno 1967, n. 497 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ri

cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 21 giugno 1967, n. 497 Modifica degli articoli 8, secondo e terzo comma, e 9, primo e terzo comma, della legge 6 agosto 1966, n. 625, concernente provvidenze in favore dei mutilati e invalidi civili. (GU n.167 del 06-07-1967) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 21-7-1967 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Il secondo e terzo comma dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1966, n. 625, sono sostituiti dai seguenti: "Il medico provinciale può designare in sua sostituzione a far parte della Commissione, con funzioni di presidente, un funzionario medico dell'ufficio del medico provinciale o un ufficiale sanitario o un altro medico dell'ufficio comunale d'igiene. Il medico provinciale è tenuto ad effettuare tale designazione nel caso in cui egli faccia parte della Commissione sanitaria regionale di cui all'articolo successivo". "Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate, su designazione del medico provinciale, da un funzionario del ruolo della carriera direttiva-amministrativa o da un impiegato del ruolo della carriera di concetto dei segretari tecnici del Ministero della sanità o da un funzionario del ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno o da un funzionario della carriera direttiva dello Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o dal segretario del Comune presso il cui ufficio sanitario ha sede la Commissione". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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