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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 maggio 1947, n. 499 - Normattiva

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 maggio 1947, n. 499 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di probl

emi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 maggio 1947, n. 499 ultimo aggiornamento all'atto: 27/05/1952 --> Riordinamento del ruoli organici e della carriera degli insegnanti elementari. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/05/1952) (GU n.142 del 25-06-1947) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2 3 4 5 6orig. 7 8 9 10 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 11-6-1952 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visto Il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle opere d'integrazione, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577; Visto il regolamento generale, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297; Visto il regio decreto 1° luglio 1933, n. 786; Vista la legge 1° giugno 1942, n. 675; Vista la legge 31 maggio 1943, n. 570; Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per le finanze e il tesoro; HA SANZIONATO E PROMULGA: Art. 1 La carriera del personale insegnante delle scuole elementari di Stato, inquadrato nei gruppo B dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato a norma dell'art. 1 della legge 1° giugno 1942, n. 675, si svolge dal grado 12° al grado 9°. (

(1)) --------------- AGGIORNAMENTO
(1)La L. 23 aprile 1952, n. 526 ha disposto (con l'art. 2, commi 1, 2 e 3) che "A decorrere dal 1 aprile 1952 la carriera del personale di cui all'art 1 del decreto legislativo 2 maggio 1947, n. 499, si svolge dal grado 12° al grado 8°. Il personale di cui all'art. 1 del suddetto decreto legislativo che, in servizio al 1 aprile 1952, abbia alla stessa data compiuto 13 anni di permanenza nel grado 9°, è inquadrato nel grado 8° con lo stipendio iniziale, qualunque sia l'eventuale maggiore permanenza raggiunta nel grado 9° medesimo, decorrendo dall'anzidetta data del 1 aprile 1952 i periodi di servizio prescritti dalle vigenti disposizioni per l'attribuzione degli aumenti di stipendio previsti per il grado 8°. Il personale di cui all'art. 1 del suddetto decreto legislativo, che al 1 aprile 1952 abbia una permanenza nel grado 9° inferiore agli anni 13, consegue la promozione ai grado 8° dalla data in cui, a norma del primo comma, raggiunga i 13 anni di permanenza nel grado 9°". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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