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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 gennaio 1956, n. 5 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 gennaio 1956, n. 5 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visual

izzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 gennaio 1956, n. 5 ultimo aggiornamento all'atto: 13/12/1971 --> Compensi ai componenti delle Commissioni, Consigli, Comitati o Collegi operanti nelle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo e delle Commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere statali. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/12/1971) (GU n.14 del 18-01-1956) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2 3 4agg.1 orig. 5orig. 6agg.1 orig. 7orig. 8 9 10orig. 11 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 5-7-1967 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visti gli articoli 1, 2 e 3 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, concernente delega al Governo per le emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato; Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1 A ciascuno dei componenti o segretari di commissioni, consigli, comitati o collegi comunque denominati operanti nelle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, può essere corrisposto un gettone di presenza di lire 1000 per ogni giornata di partecipazione alle relative sedute, alle condizioni previste dagli articoli 2 e 3. (

(1)) --------------- AGGIORNAMENTO
(1)La L. 5 giugno 1967, n. 417 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del gettone di presenza di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, è stabilita in lire 3000"; ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 2) che "La presente legge ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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