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DECRETO LEGISLATIVO 9 gennaio 2006, n. 5 - Normattiva

DECRETO LEGISLATIVO 9 gennaio 2006, n. 5 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto c

licca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO 9 gennaio 2006, n. 5 ultimo aggiornamento all'atto: 20/03/2006 --> Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80. note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/7/2006, ad eccezione degli articoli 45, 46, 47, 151 e 152, che entrano in vigore il 16/01/2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/03/2006) (GU n.12 del 16-01-2006 - Suppl. Ordinario n. 13) visualizza atto intero nascondi Articoli Capo I Modifiche al titolo Idel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 1 2 3 Capo II Modifiche al titolo II, capo Idel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Capo III Modifiche al titolo II, capo IIdel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Capo IV Modifiche al titolo II, capo IIIdel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Capo V Modifiche al titolo II, capo IVdel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 70 71 72 73 74 75 76 Capo VI Modifiche al titolo II, capo Vdel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 Capo VII Modifiche al titolo II, capo VIdel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 89 90 91 92 93 94 95 96 97 Capo VIII Modifiche al titolo II, capo VIIdel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 Capo IX Modifiche al titolo II, capo VIIIdel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 Capo X Modifiche al titolo II, capo IXdel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 128 129 Capo XI Modifiche al titolo II, capo X,del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 130 131 132 133 134 135 136 Capo XII Modifiche al titolo II, capo XI,del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 137 138 139 140 Capo XIII Modifiche al titolo III, capo Idel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 141 142 Capo XIV Modifiche al titolo III, capo IIdel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 143 144 Capo XV Modifiche al titolo III, capo V,del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 145 146 Capo XVI Abrogazione del titolo IVdel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 147 Capo XVII Modifiche al titolo Vdel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 148 149 Capo XVIII Disciplina transitoria,abrogazioni ed entrata in vigore 150 151 152 153 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 17-7-2006 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante delega al Governo per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali; Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante la disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 2005; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati, espressi in data 16 novembre 2005, e del Senato della Repubblica, espressi in data 22 novembre 2005; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2005; Sulla proposta del Ministro della giustizia e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Sostituzione dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 1. L'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "Art. 1 (Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo). - Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, esclusi gli enti pubblici ed i piccoli imprenditori. Ai fini del primo comma, non sono piccoli imprenditori gli esercenti un'attività commerciale in forma individuale o collettiva che, anche alternativamente:

  1. a)hanno effettuato investimenti nell'azienda per un capitale di valore superiore a euro trecentomila;
  2. b)hanno realizzato, in qualunque modo risulti, ricavi lordi calcolati sulla media degli ultimi tre anni o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, per un ammontare complessivo annuo superiore a euro duecentomila. I limiti di cui alle lettere
  3. a)e
  4. b)del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni, con decreto del Ministro della giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenute nel periodo di riferimento.". Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Il testo dei commi 5 e 6 dell'art. 1 della legge 14 maggio 2005, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali.) pubblicate nella Gazzetta Ufficiale 14 maggio 2005, n. 111, è il seguente: «5. Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 6, uno o più decreti legislativi recanti la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. La riforma, nel rispetto ed in coerenza con la normativa comunitaria e in conformità ai principi e ai criteri direttivi di cui al comma 6, realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti, nonché la riconduzione della disciplina della transazione in sede fiscale per insolvenza o assoggettamento a procedure concorsuali al concordato preventivo come disciplinato in attuazione della presente legge. I decreti legislativi previsti dal presente comma sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, e successivamente trasmessi al Parlamento, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle commissioni competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo del presente comma o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni. 6. Nell'esercizio della delega di cui al comma 5, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
  5. a)modificare la disciplina del fallimento, secondo i seguenti principi: 1) semplificare la disciplina attraverso l'estensione dei soggetti esonerati dall'applicabilità dell'istituto e l'accelerazione delle procedure applicabili alle controversie in materia; 2) ampliare le competenze del comitato dei creditori, consentendo una maggiore partecipazione dell'organo alla gestione della crisi dell'impresa; coordinare i poteri degli altri organi della procedura; 3) modificare la disciplina dei requisiti per la nomina a curatore, annoverando tra i soggetti legittimati a ricoprire la carica gli studi professionali associati, le società tra professionisti, nonché coloro che abbiano comprovate capacità di gestione imprenditoriale; 4) modificare la disciplina delle conseguenze personali del fallimento, eliminando le sanzioni personali e prevedendo che le limitazioni alla libertà di residenza e di corrispondenza del fallito siano connesse alle sole esigenze della procedura; 5) modificare la disciplina degli effetti della revocazione, prevedendo che essi si rivolgano nei confronti dell'effettivo destinatario della prestazione; 6) ridurre il termine di decadenza per l'esercizio dell'azione revocatoria; 7) modificare la disciplina degli effetti del fallimento sui rapporti giuridici pendenti, ampliando i termini entro i quali il curatore deve manifestare la propria scelta in ordine allo scioglimento dei relativi contratti e prevedendo una disciplina per i patrimoni destinati ad uno specifico affare e per i contratti di locazione finanziaria; 8) modificare la disciplina della continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa, ampliando i poteri del comitato dei creditori e del curatore ed introducendo l'obbligo di informativa periodica da parte del curatore al comitato dei creditori sulla gestione provvisoria; 9) modificare la disciplina dell'accertamento del passivo, abbreviando i tempi della procedura, semplificando le modalità di presentazione delle relative domande di ammissione e prevedendo che in sede di adunanza per l'esame dello stato passivo i creditori possano, a maggioranza dei crediti insinuati, confermare o effettuare nuove designazioni in ordine ai componenti del comitato dei creditori, nonché confermare il curatore ovvero richiederne la sostituzione indicando al giudice delegato un nuovo nominativo; 10) prevedere che, entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventano, il curatore predisponga un programma di liquidazione da sottoporre, previa approvazione del comitato dei creditori, all'autorizzazione del giudice delegato contenente le modalità e i termini previsti per la realizzazione dell'attivo, specificando: 10.1) se è opportuno disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa o di singoli rami di azienda, anche tramite l'affitto a terzi; 10.2) la sussistenza di proposte di concordato; 10.3) le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare; 10.4) le possibilità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco; 10.5) le condizioni della vendita dei singoli cespiti, e che il comitato dei creditori possa proporre al curatore modifiche al programma presentato, prima di procedere alla sua votazione, e che l'approvazione del programma sia subordinata all'esito favorevole della votazione, da parte del comitato dei creditori; 11) modificare la disciplina della ripartizione dell'attivo, abbreviando i tempi della procedura e semplificando gli adempimenti connessi; 12) modificare la disciplina del concordato fallimentare, accelerando i tempi della procedura e prevedendo l'eventuale suddivisione dei creditori in classi che tengano conto della posizione giuridica e degli interessi omogenei delle varie categorie di creditori, nonché trattamenti differenziati per i creditori appartenenti a classi diverse; disciplinare le modalità di voto per classi, prevedendo che non abbiano diritto di voto i creditori muniti di privilegio, pegno ed ipoteca, a meno che dichiarino di rinunciare al privilegio; disciplinare le modalità di approvazione del concordato, modificando altresì la disciplina delle impugnazioni al fine di garantire una maggiore celerità dei relativi procedimenti; 13) introdurre la disciplina dell'esdebitazione e disciplinare il relativo procedimento, prevedendo che essa consista nella liberazione del debitore persona fisica dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti qualora: 13.1) abbia cooperato con gli organi della procedura fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all'accertamento del passivo e al proficuo svolgimento delle operazioni; 13.2) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare la procedura; 13.3) non abbia violato le disposizioni di cui alla gestione della propria corrispondenza; 13.4) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta; 13.5) non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito; 13.6) non sia stato condannato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione; 14) abrogare la disciplina del procedimento sommario;
  6. b)prevedere l'abrogazione dell'amministrazione controllata;
  7. c)prevedere che i crediti di rivalsa verso il cessionario previsti dalle norme relative all'imposta sul valore aggiunto, se relativi alla cessione di beni mobili, abbiano privilegio sulla generalità dei mobili del debitore con lo stesso grado del privilegio generale di cui agli articoli 2752 e 2753 del codice civile, cui tuttavia è posposto.». - Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 1942, n. 81. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

Giurisprudenza su questa norma (34)

Pronuncia 172/2006 §/Art 2006/5

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