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DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5 - Normattiva

DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca

qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5 ultimo aggiornamento all'atto: 27/12/2024 --> Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. (12G0019) note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/02/2012.Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 (in SO n. 69, relativo alla G.U. 06/04/2012, n. 82). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2024) (GU n.33 del 09-02-2012 - Suppl. Ordinario n. 27) visualizza atto intero nascondi Articoli Titolo I Disposizioni in materia di semplificazioni Capo I Disposizioni generali in materia di semplificazioni 1orig. 2 3agg.1 orig. Capo II Semplificazioni per i cittadini 4agg.1 orig. 5orig. 6agg.1 orig. 6 bisorig. 6 ter 7orig. 8orig. 9agg.1 orig. 10orig. 11orig. 11 bis Capo III Semplificazioni per le imprese SezioneI Semplificazioni in materia di autorizzazioni per l'esercizio delle attività economiche e di controlli sulle imprese 12agg.2 agg.1 orig. 12 bis 13orig. 14agg.2 agg.1 orig. Sezione II Semplificazioni in materia di lavoro 15 16agg.1 orig. 17agg.18 agg.17 agg.16 agg.15 agg.14 agg.13 agg.12 agg.11 agg.10 agg.9 agg.8 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 18orig. 19orig. Sezione III Semplificazioni in materia di appalti pubblici 20agg.1 orig. 21orig. 22 Sezione IV Semplificazioni in materia ambientale 23agg.2 agg.1 orig. 24orig. Sezione V Semplificazioni in materia di agricoltura 25orig. 26orig. 27 28orig. 29agg.1 orig. Sezione VI Disposizioni di semplificazione in materia di ricerca 30orig. 31orig. 31 bisagg.1 orig. 32agg.1 orig. 33orig. Sezione VII Altre disposizioni di semplificazione 34 35orig. 36 37orig. 38orig. 39orig. 40 41orig. 42orig. 43orig. 44agg.1 orig. 45orig. 46orig. Titolo II Disposizioni in materia di sviluppo Capo I Norme in materia di agenda digitale e sviluppo dei settori della innovazione, ricerca e istruzione, turismo e infrastrutture energetiche Sezione I Innovazione tecnologica 47agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 47 bisorig. 47 ter 47 quater 47 quinquies 47 sexies Sezione II Disposizioni in materia di università 48orig. 49orig. Sezione III Disposizioni per l'istruzione 50agg.1 orig. 51 52agg.1 orig. 53agg.1 orig. Sezione IV Altre disposizioni in materia di università 54orig. 55orig. Sezione V Disposizioni per il turismo 56orig. Sezione VI Disposizioni per le infrastrutture energetiche e la metanizzazione 57agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 57 bisagg.1 orig. 58 Capo II Disposizioni per le imprese e i cittadini meno abbienti 59 60orig. Titolo III Disciplina transitoria, abrogazioni ed entrata invigore 61orig. 62 62 bis 63 Allegati Tabella A Tabella Aorig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 7-4-2012 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo, al fine di assicurare, nell'attuale eccezionale situazione di crisi internazionale e nel rispetto del principio di equità, una riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese e la crescita, dando sostegno e impulso al sistema produttivo del Paese; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio e del 3 febbraio 2012; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro per i beni e le attività culturali; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di conclusione del procedimento e poteri sostitutivi

  1. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti: "
  2. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo ((, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104)) . Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti.
  3. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento ((...)) costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente. 9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. 9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario. 9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione ((previsto)) dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte ((sono espressamente indicati)) il termine previsto dalla legge o dai regolamenti ((...)) e quello effettivamente impiegato.".
  4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, per i quali restano ferme le particolari norme che li disciplinano. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

Giurisprudenza su questa norma (15)

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