lizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 gennaio 1993, n. 50 Regolamento concernente la costituzione ed il funzionamento del Consiglio nazionale della protezione civile. note: Entrata in vigore del decreto: 20/03/1993 (GU n.53 del 05-03-1993) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 20-3-1993 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'art. 8, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante istituzione del Servizio nazionale della protezione civile, che dispone l'emanazione di un apposito regolamento per la composizione ed il funzionamento del Consiglio nazionale della protezione civile; Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri"; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 dicembre 1992; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 gennaio 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il coordinamento della protezione civile; EMANA il seguente regolamento: Art. 1 1. Il Consiglio nazionale della protezione civile è costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Si trascrive il testo del comma 2 nonché del comma 3 dell'art. 8 della legge n. 225/1992 istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile: "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato a norma dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate le norme per la composizione ed il funzionamento del Consiglio. 3. Il Consiglio è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile. Il regolamento di cui al comma 2 del presente articolo dovrà in ogni caso prevedere che del Consiglio facciano parte:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.