LEGGE 8 marzo 1999, n. 50 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ricer
ca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 8 marzo 1999, n. 50 ultimo aggiornamento all'atto: 01/12/2005 --> Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione
- note: Entrata in vigore della legge: 24-3-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/12/2005) (GU n.56 del 09-03-1999) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3agg.1 orig. 4 5orig. 6 7agg.2 agg.1 orig. 8orig. 9agg.1 orig. 10 11 Allegati Allegato 1 Allegato 1agg.2 agg.1 orig. Allegato 2 Allegato 2orig. Allegato 3 Allegato 3agg.1 orig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 24-3-1999 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge: Art. 1 (Delegificazione di norme e regolamenti di semplificazione)
- In attuazione dell'articolo 20, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono emanati regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi di cui agli allegati 1 e 2 della presente legge. I regolamenti si conformano ai criteri e principi e sono emanati con le procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e agli articoli 2, 3 e 5 della presente legge.
- Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate forme stabili di consultazione delle organizzazioni produttive e delle categorie, comprese le associazioni nazionali riconosciute per la protezione ambientale e per la tutela dei consumatori, interessate ai processi di regolazione e semplificazione. Avvertenza: In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 25 marzo 1999 si procederà alla ripubblicazione del testo della presente legge corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n.
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