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DECRETO-LEGGE 24 aprile 2017, n. 50 - Normattiva

DECRETO-LEGGE 24 aprile 2017, n. 50 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca

qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 24 aprile 2017, n. 50 ultimo aggiornamento all'atto: 22/05/2026 --> Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. (17G00063) note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/04/2017 Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 (in S.O. n. 31, relativo alla G.U. 23/06/2017, n. 144). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/05/2026) (GU n.95 del 24-04-2017 - Suppl. Ordinario n. 20) visualizza atto intero nascondi Articoli TITOLO I DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICACAPO IDISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE 1agg.1 orig. 1 bisagg.1 orig. 1 ter 1 quater 2orig. 2 bisorig. 3orig. 4agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 4 bis 5 5 bis 6orig. 6 bis 7orig. 8orig. 9 9 bisagg.10 agg.9 agg.8 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 9 ter 9 quater CAPO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA 10orig. 11orig. 11 bis 11 ter CAPO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA 12orig. 12 bis 13orig. 13 bis 13 ter 13 quater Titolo II DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ENTI TERRITORIALI 14orig. 14 bis 14 ter 15orig. 16agg.1 orig. 17 18agg.2 agg.1 orig. 19orig. 20agg.1 orig. 21orig. 21 bisorig. 21 ter 22agg.3 agg.2 agg.1 orig. 22 bisagg.3 agg.2 agg.1 orig. 22 ter 23 24orig. 25orig. 26orig. 26 bis 27agg.13 agg.12 agg.11 agg.10 agg.9 agg.8 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 28 29orig. 30orig. 30 bis 31orig. 32 33orig. 33 bis 34orig. 34 bisorig. 35orig. 36orig. 37orig. 38 39agg.1 orig. 40orig. 40 bis TITOLO III ((ULTERIORI INTERVENTI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE E DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO DAL DISSESTO IDROGEOLOGICO)) 41agg.1 orig. 41 bisorig. 42orig. 43agg.3 agg.2 agg.1 orig. 43 bisagg.1 orig. 43 terorig. 43 quater 44orig. 45orig. 45 bis 46agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 46 bis 46 ter 46 quater 46 quinquies 46 sexies 46 septies 46 octies 46 novies TITOLO IV MISURE URGENTI PER RILANCIO ECONOMICO E SOCIALECAPO IMISURE NEL SETTORE DEI TRASPORTI E DELLE INFRASTRUTTURE 47agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 47 bis 48agg.2 agg.1 orig. 49agg.3 agg.2 agg.1 orig. 50agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 51 52orig. 52 bis 52 ter 52 quaterorig. 52 quinquies CAPO II MISURE PER IL LAVORO, LA PRODUTTIVITÀ DELLE IMPRESE E GLI INVESTIMENTI 53agg.1 orig. 53 bis 53 teragg.1 orig. 54 54 bisagg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 55 55 bis 55 ter 55 quater 55 quinquies 56orig. 56 bis 57orig. 57 bisagg.8 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 57 ter 57 quater 58 59orig. 60orig. 60 bis 60 terorig. 60 quater 60 quinquies 60 sexies CAPO III INVESTIMENTI PER EVENTI SPORTIVI 61agg.8 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 62agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 63orig. CAPO IV DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI 64agg.3 agg.2 agg.1 orig. 64 bis 65 65 bis 65 ter 66orig. 67orig. Allegati Allegato 1 Allegato 1orig. Allegato 1 bis Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 1-1-2027 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 3 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure finanziarie e per il contenimento della spesa pubblica; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre strumenti volti a consentire, in favore degli enti territoriali, una migliore perequazione delle risorse e la programmazione di nuovi o maggiori investimenti; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre nuove iniziative volte a tutelare le popolazioni colpite da eventi sismici nell'anno 2016 e 2017; Considerata l'urgenza di misure volte a favorire la crescita economica del Paese; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2017; Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti. EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1 (Disposizioni per il contrasto all'evasione fiscale) 1. All'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

  1. a)il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche, come definite dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, per le quali i cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.";
  2. b)dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: "1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:
  3. a)società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, nn. 1) e 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
  4. b)società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni;
  5. c)società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, dalle società di cui alle lettere
  6. a)e b), ancorché queste ultime rientrino fra le società di cui alla lettera
  7. d)ovvero fra i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
  8. d)società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana; con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 1 può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario. 1-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al termine di scadenza della misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE. 1-quater. A richiesta dei cedenti o prestatori, i cessionari o i committenti di cui ai commi 1 e 1-bis devono rilasciare un documento attestante la loro riconducibilità a soggetti per i quali si applicano le disposizioni del presente articolo. I cedenti e prestatori in possesso di tale attestazione sono tenuti all'applicazione del regime di cui al presente articolo. 1-quinquies. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti pubblici gestori di demanio collettivo, limitatamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico";.
  9. c)il comma 2 è abrogato. c-bis) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società". 2. All'articolo 1, comma 633, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole "degli enti pubblici" sono sostituite dalla parola "dei". 3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017. 4-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200)) . 4-ter. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200)) . 4-quater. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GENNAIO 2026, N. 10)) . 4-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, estende l'ambito di applicazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2005, anche al settore dei combustibili per autotrazione, in applicazione dell'articolo 60-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

Giurisprudenza su questa norma (29)

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