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DECRETO LEGISLATIVO 28 gennaio 1948, n. 52 - Normattiva

DECRETO LEGISLATIVO 28 gennaio 1948, n. 52 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto

clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO 28 gennaio 1948, n. 52 ultimo aggiornamento all'atto: 14/12/2009 --> Norme integrative circa la riassunzione obbligatoria del reduci negli impieghi non di ruolo ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 26 marzo 1946, n. 138, e di successive disposizioni legislative. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009) (GU n.45 del 23-02-1948) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 24-2-1948 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 gennaio 1948: Art. 1 Nei confronti del personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici, riassunto ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 1946, n. 138, o del decreto legislativo 14 gennaio 1947, n. 41, o del decreto legislativo 1 settembre 1947, n. 1121, o del decreto legislativo 22 luglio 1947, n. 1335, nonché nei confronti del personale salariato riassunto ai sensi del decreto legislativo 21 marzo 1947, n. 159, il rapporto d'impiego si considera come non mai interrotto. Non è però dovuta alcuna retribuzione per il periodo in cui non ebbe luogo la prestazione del servizio, per una delle cause indicate nelle predette disposizioni legislative. Le somme eventualmente già corrisposte a titolo di retribuzione per il suindicato periodo non saranno recuperate. L'indennità di licenziamento ed il compenso speciale previsto dal decreto luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 329, corrisposti al personale indicato nel primo comma del presente articolo saranno defalcati nella liquidazione del trattamento di licenziamento eventualmente spettante al termine del rapporto d'impiego. Le disposizioni dei comma precedenti si applicano anche a coloro che siano stati riassunti prima della data di entrata in vigore dei decreti legislativi indicati nel primo comma, qualora ricorrano le condizioni previste nei detti decreti. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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