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LEGGE 26 febbraio 1982, n. 52 - Normattiva

LEGGE 26 febbraio 1982, n. 52 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui R

icerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 26 febbraio 1982, n. 52 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, concernente disposizioni fiscali urgenti. (GU n.58 del 01-03-1982) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 2-3-1982 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Il decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, concernente disposizioni fiscali urgenti, è convertito in legge, con le seguenti modificazioni: All'articolo 2 è soppresso il penultimo capoverso. All'articolo 3, ultimo comma, sono aggiunti i seguenti periodi: "Gli aumenti suindicati relativi a tasse sulle concessioni governative il cui termine ultimo di pagamento è compreso nel periodo tra il 31 dicembre 1981 ed il 31 gennaio 1982, possono essere versati, senza applicazione di sanzioni, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per le concessioni governative in materia di proprietà industriale gli aumenti predetti si applicano ai pagamenti effettuati a decorrere dal 1 gennaio 1982". All'articolo 6: al terzo comma, la parola: "sostituto" è sostituita dalla seguente: "sostituito"; al quarto comma, le parole: "luglio e novembre 1982" sono sostituite dalle seguenti: "giugno e ottobre 1982". L'articolo 9 è sostituito dal seguente: "Il gettito derivante dalle disposizioni del presente decreto, eccettuate quelle di cui agli articoli 1 e 3, è di esclusiva spettanza dell'erario ed è destinato alla copertura degli oneri per il finanziamento dei bilanci dei comuni e delle province per l'anno 1982". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 26 febbraio 1982 PERTINI SPADOLINI - FORMICA - LA MALFA - ANDREATTA Visto, il Guardasigilli: DARIDA nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

Giurisprudenza su questa norma (2)

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