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DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52 - Normattiva

DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca

qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52 ultimo aggiornamento all'atto: 09/10/2023 --> Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. (21G00064) note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/04/2021 Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87 (in G.U. 21/06/2021, n. 146). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/10/2023) (GU n.96 del 22-04-2021) visualizza atto intero nascondi Articoli 1agg.2 agg.1 orig. 2agg.2 agg.1 orig. 2 bisagg.3 agg.2 agg.1 orig. 2 teragg.1 orig. 2 quateragg.1 orig. 3agg.2 agg.1 orig. 3 bisorig. 4agg.1 orig. 4 bisorig. 5agg.8 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 5 bisagg.2 agg.1 orig. 6agg.2 agg.1 orig. 6 bisorig. 7agg.2 agg.1 orig. 8agg.1 orig. 8 bisagg.2 agg.1 orig. 8 terorig. 9agg.13 agg.12 agg.11 agg.10 agg.9 agg.8 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 9 bisagg.13 agg.12 agg.11 agg.10 agg.9 agg.8 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 9 bis.1agg.1 orig. 9 teragg.2 agg.1 orig. 9 ter.1agg.3 agg.2 agg.1 orig. 9 ter.2agg.3 agg.2 agg.1 orig. 9 quateragg.8 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 9 quater.1agg.1 orig. 9 quinquiesagg.3 agg.2 agg.1 orig. 9 sexiesagg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 9 septiesagg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 9 octies 9 novies 10orig. 10 bisagg.1 orig. 10 teragg.2 agg.1 orig. 10 quateragg.1 orig. 11agg.1 orig. 11 bis 11 ter 11 quater 11 quinquies 11 sexies 11 septies 11 octies 11 novies 11 decies 11 undecies 11 duodecies 11 terdecies 11 quaterdecies 11 quindeciesagg.1 orig. 11 sex deciesorig. 11 septies decies 11 duodeviciesorig. 12orig. 12 bis 12 ter 13agg.9 agg.8 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 13 bis 14 Allegati Allegato 1 Allegato 1orig. Allegato 2 Allegato 2orig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 1-4-2022 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 4 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visti gli articoli 32 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione; Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie; Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 16-septies, del citato decreto-legge n. 33 del 2020, che definisce alla lettera

  1. a)la Zona bianca, alla lettera
  2. b)la Zona arancione, alla lettera
  3. c)la Zona rossa e alla lettera
  4. d)la Zona gialla; Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante: «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»; Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale; Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del predetto virus, prevedendo la graduale ripresa delle attività economiche e sociali, nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19; Considerata la necessità di provvedere alla proroga e alla definizione di termini di prossima scadenza connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di assicurare la continuità operativa per i servizi aerei di trasporto passeggeri; Considerato l'avviso espresso dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni, nelle riunioni del 16 e 20 aprile 2021; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 aprile 2021; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 24 MARZO 2022, N. 24)) articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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