← Italia

LEGGE 8 marzo 2000, n. 53 - Normattiva

LEGGE 8 marzo 2000, n. 53 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ricer

ca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 8 marzo 2000, n. 53 ultimo aggiornamento all'atto: 29/07/2022 --> Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città. note: Entrata in vigore della legge: 28-3-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/07/2022) (GU n.60 del 13-03-2000) visualizza atto intero nascondi Articoli Capo I PRINCIPI GENERALI 1 2 Capo II CONGEDI PARENTALI, FAMILIARI E FORMATIVI 3orig. 4agg.2 agg.1 orig. 5 6orig. 7orig. 8 Capo III FLESSIBILITÀ DI ORARIO 9agg.2 agg.1 orig. Capo IV ULTERIORI DISPOSIZIONI A SOSTEGNO DELLA MATERNITÀ E DELLA PATERNITÀ 10agg.1 orig. 11 12orig. 13 14orig. 15orig. 16 17orig. 18orig. Capo V MODIFICHE ALLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104 19 20orig. Capo VI NORME FINANZIARIE 21 Capo VII TEMPI DELLE CITTÀ 22 23 24 25 26 27 28 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 28-3-2000 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 (Finalità). 1. La presente legge promuove un equilibrio tra tempi di lavoro, di cura, di formazione e di relazione, mediante:

  1. a)l'istituzione dei congedi dei genitori e l'estensione del sostegno ai genitori di soggetti portatori di handicap;
  2. b)l'istituzione del congedo per la formazione continua e l'estensione dei congedi per la formazione;
  3. c)il coordinamento dei tempi di funzionamento delle città e la promozione dell'uso del tempo per fini di solidarietà sociale. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

Giurisprudenza su questa norma (50)

🔗 Alla fonte ufficiale

Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.