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DECRETO-LEGGE 15 marzo 1978, n. 54 - Normattiva

DECRETO-LEGGE 15 marzo 1978, n. 54 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca

qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 15 marzo 1978, n. 54 ultimo aggiornamento all'atto: 08/05/1978 --> Rinvio delle elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali della Valle d'Aosta e del Friuli-Venezia Giulia. note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 05 maggio 1978, n. 156 (in G.U. 08/05/1978, n.125). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/1978) (GU n.76 del 17-03-1978) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2orig. 3 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 18-3-1978 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione; Premesso che nell'estate del 1978 dovranno aver luogo le elezioni per il rinnovo dei consigli regionali della Valle d'Aosta e del Friuli-Venezia Giulia, i cui quinquenni di carica scadranno rispettivamente il 5 luglio ed il 7 luglio del corrente anno; Considerato che nelle predette regioni a statuto speciale vi sono consigli provinciali e comunali che devono essere rinnovati per scadenza del quinquennio di carica, in occasione del turno elettorale che verrà fissato nella primavera del 1978, a norma dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 3, nonché amministrazioni comunali e provinciali, in atto rette a gestione commissariale a seguito di scioglimento o dimissioni dei rispettivi consigli ovvero per altre cause, anch'esse interessate al turno elettorale della prossima primavera; Ritenuta, pertanto, l'opportunità di far svolgere le elezioni per il rinnovo dei consigli provinciali e comunali sopraindicati alla stessa data che verrà stabilita per l'effettuazione delle elezioni per il rinnovo dei Consigli regionali delle due sopraindicate regioni; Considerato che la concentrazione alla medesima data delle elezioni di cui sopra, oltre ad evitare disagi al corpo elettorale che verrebbe chiamato nuovamente alle urne a breve intervallo di tempo, tende a contenere l'aggravio della spesa che deriverebbe dallo svolgimento di consultazioni separate; Ravvisata la necessità e l'urgenza, nell'intento di raggiungere gli obiettivi sopraindicati, di disporre il rinvio delle elezioni per il rinnovo dei consigli provinciali e comunali di cui sopra, al fine di farle coincidere con la data che verrà stabilita per lo svolgimento delle elezioni regionali nelle due sopracitate regioni; Considerata la necessità di dettare norme che disciplinino le modalità per il contemporaneo svolgimento delle elezioni per la rinnovazione dei consigli provinciali e dei consigli comunali delle regioni del Friuli-Venezia Giulia e della Valle d'Aosta, con quelle per la rinnovazione del rispettivo consiglio regionale; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'interno di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro; Decreta: Art. 1 Le elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali esistenti nelle regioni della Valle d'Aosta e del Friuli-Venezia Giulia, che devono essere rinnovati per scadenza del quinquennio in carica, e di quelli che debbono essere eletti o rinnovati per qualsiasi motivo diverso dalla scadenza, avranno luogo nella stessa domenica in cui verranno indette le elezioni per il rinnovo del consiglio regionale della Valle d'Aosta e del Friuli-Venezia Giulia. La data per lo svolgimento delle elezioni, a norma del precedente comma, è fissata dal Ministro per l'interno d'intesa con i presidenti delle giunte regionali della regione Valle d'Aosta e del Friuli-Venezia Giulia. La convocazione dei comizi elettorali è disposta, in base alle norme vigenti, dai presidenti delle giunte regionali della Valle d'Aosta e del Friuli-Venezia Giulia, per le elezioni regionali; dal presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta e dai prefetti della regione Friuli-Venezia Giulia per le elezioni provinciali e comunali. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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