zzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1976, n. 55 Norme in materia di tariffe telefoniche. (GU n.77 del 24-03-1976) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 8-4-1976 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, e successive modifiche; Vista la convenzione stipulata il 21 ottobre 1964 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1964, n. 1594, e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 61; Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 20 febbraio 1976; Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 3/1976 del 12 marzo 1976; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1 Le reti urbane sono suddivise, agli effetti dell'applicazione delle tariffe telefoniche, nei seguenti due gruppi: 1° gruppo: reti con oltre 500 abbonati; 2° gruppo: reti fino a 500 abbonati. Gli abbonati di ciascun gruppo sono ripartiti in tre categorie così determinate: Categoria A - Abbonamenti ad uso di: a) amministrazioni statali, regionali, provinciali o comunali ed uffici dipendenti dalle amministrazioni medesime; b) enti pubblici le cui spese siano per legge a completo carico dello Stato; c) istituti di istruzione governativi, regionali, provinciali o comunali; d) agenzie di notizie e giornali politici e sportivi quotidiani, loro direttori, vice direttori, amministratori, redattori ordinari e corrispondenti ordinari che siano giornalisti professionisti. Categoria B - Abbonamenti in abitazioni private ove non si svolga attività di affari o professionale. Categoria C - Abbonamenti non specificatamente menzionati nelle categorie A e B. articolo successivo nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.