izzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1978, n. 55 Modificazioni al regolamento di esecuzione della legge 11 novembre 1971, n. 1046, in materia di ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1975, n. 301. (GU n.76 del 17-03-1978) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 1-4-1978 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 4 marzo 1958, n. 179, sulla istituzione e l'ordinamento della Cassa nazionale della previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti; Vista la legge 11 novembre 1971, n. 1046; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1975, n. 301, per l'approvazione del regolamento di esecuzione della legge 11 novembre 1971, n. 1046, in materia di ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti; Sentito il comitato nazionale dei delegati; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Art. 1 Dopo il primo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1975, n. 301, è aggiunto il seguente comma: "La pensione di vecchiaia liquidata secondo le disposizioni di cui al comma precedente è aumentata del 2 per cento dello ammontare minimo della pensione base di cui al primo comma del presente articolo, per ogni anno intero di contribuzione successivo al pensionamento; detto aumento sarà liquidato all'atto della cancellazione dai ruoli della Cassa oppure ogni tre anni. La liquidazione sarà fatta dalla giunta, d'ufficio, entro novanta giorni dalla cancellazione dai ruoli oppure dal compimento del triennio; decorso tale termine la Cassa sarà tenuta al pagamento degli interessi legali sugli arretrati". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
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