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DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1983, n. 55 - Normattiva

DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1983, n. 55 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clic

ca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1983, n. 55 ultimo aggiornamento all'atto: 24/11/2000 --> Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983. note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 1983, n. 131 (in G.U. 30/04/1983, n.117). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/11/2000) (GU n.59 del 02-03-1983) visualizza atto intero nascondi Articoli Titolo I NORME SUI BILANCI E SUI SERVIZI LOCALI 1 1 bis 1 ter 1 quateragg.1 orig. 2agg.1 orig. 2 bisagg.1 orig. 2 ter 3agg.1 orig. 3 bisorig. 4 4 bisagg.1 orig. 4 teragg.1 orig. 4 quater 5 6orig. 7agg.1 orig. 8orig. 8 bis 9agg.1 orig. 10agg.1 orig. 11orig. 12 12 bis 12 ter 13agg.3 agg.2 agg.1 orig. 14 15agg.1 orig. 15 bis 16orig. 16 bis 17orig. 18agg.1 orig. Titolo II SOVRIMPOSTA COMUNALE SUL REDDITO DEI FABBRICATI 19agg.1 orig. 20orig. 21orig. 22orig. 23 Titolo III ALTRE DISPOSIZIONI FISCALI 24agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 25agg.2 agg.1 orig. 26 Titolo IV DISPOSIZIONI VARIE 27agg.1 orig. 28 29agg.2 agg.1 orig. 30agg.1 orig. 30 bis 30 ter 31agg.3 agg.2 agg.1 orig. 32 33orig. 34orig. 35orig. 35 bisorig. 35 teragg.1 orig. 35 quater 36 37orig. 38 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 2-3-1983 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare provvedimenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983; Visto il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 952; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 1983; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze; EMANA il seguente decreto: Art. 1

(1)Il bilancio di previsione dei comuni e delle province per l'anno 1983 deve essere deliberato in pareggio entro il 31 maggio 1983.
(2)La relativa deliberazione, corredata dal bilancio e dal certificato di cui al successivo articolo 3, viene trasmessa dal segretario dell'ente all'organo regionale di controllo entro i dieci giorni successivi all'adozione.
(3)Il controllo dei bilanci da parte degli organi regionali avviene con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.
(4)I comuni e le province sono tenuti a rettificare entro il termine perentorio del 31 maggio 1983, a pena di decadenza, le certificazioni di bilancio relative agli anni 1978, 1979, 1980 e 1981 e le segnalazioni relative a richieste di trasferimenti e contributi erariali per gli stessi anni, secondo le richieste istruttorie del Ministero dell'interno.
(5)Decorso detto termine, il Ministero dell'interno provvede alle definizioni di tutte le pendenze sulla base della documentazione agli atti e con esclusione delle partite in contestazione.
(6)Il termine di cui all'articolo 308 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, relativo alla presentazione da parte dei tesorieri degli enti locali del conto consuntivo per l'esercizio 1982, si applica a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'interno di approvazione dei nuovi modelli. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

Giurisprudenza su questa norma (42)

Pronuncia 307/1983 §/Art 1983/55

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Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.