cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 7 febbraio 1979, n. 56 Norme per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto per la vendita della carne macellata proveniente dagli allevamenti diretti ed effettuata direttamente dai produttori agricoli-allevatori. (GU n.54 del 23-02-1979) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 10-3-1979 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Il regime speciale per l'agricoltura previsto dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alle cessioni di carni, frattaglie e parti commestibili, fresche o refrigerate, degli animali della specie equina, asinina, mulesca e bovina (compreso il genere bufalo), suina, ovina e caprina, effettuate, nel periodo dal 1 gennaio 1973 al 31 dicembre 1978, direttamente dai produttori agricoli, comprese le cooperative fra essi costituite e relativi consorzi, mentre la detrazione prevista nell'articolo 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica è forfetizzata in misura pari al 95 per cento dell'imposta corrispondente all'ammontare imponibile. La disposizione di cui al comma precedente si applica a condizione che si tratti di cessioni fatte a soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 4 dello stesso decreto e che le carni derivino dalla macellazione di animali allevati dagli stessi produttori agricoli o da cooperative fra essi costituite e relativi consorzi con mangimi ottenibili per almeno un quarto dai terreni posseduti dai medesimi soggetti a titolo di proprietà, usufrutto, o altro diritto reale, ovvero condotti in affitto. Non sono in ogni caso ripetibili le somme versate a qualsiasi titolo anteriormente all'entrata in vigore della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 7 febbraio 1979 PERTINI ANDREOTTI - MALFATTI - MARCORA Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.