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LEGGE 17 febbraio 1986, n. 56 - Normattiva

LEGGE 17 febbraio 1986, n. 56 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui R

icerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 17 febbraio 1986, n. 56 Modifica dell'articolo 3 della legge 21 febbraio 1963, n. 491, concernente la subconcessione ad enti pubblici di ricerca di alcuni terreni assegnati all'Università di Pisa. (GU n.54 del 06-03-1986) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 21-3-1986 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 21 febbraio 1963, n. 491, come modificato dall'articolo 2 della legge 16 maggio 1977, n. 230, è sostituito dal seguente: "I beni predetti non possono essere in nessun caso subconcessi, con la sola eccezione dei terreni situati ad est della via Vecchia Livornese e soltanto per attività scientifiche del Consiglio nazionale delle ricerche e di altri enti pubblici di ricerca per attività di interesse generale conformi ai programmi di didattica e di ricerca dell'Università di Pisa". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 17 febbraio 1986 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Nota all'articolo unico: Il testo vigente dell'art. 3 della legge n. 491/1963 (Assegnazione in uso di immobili del patrimonio dello Stato e vendita delle relative scorte all'Università degli studi di Pisa) già modificato dall'art. 2 della legge n. 230/1977, come ulteriormente modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente: "Art. 3. - I beni di cui alla lettera a) del precedente art. 1 sono destinati esclusivamente per scopi di carattere didattico e di ricerca perseguiti dall'Università degli studi di Pisa nel campo delle attività agrarie con la sola eccezione dei terreni situati ad est della via Vecchia Livornese, indicati nella planimetria allegata alla presente legge, che possono essere utilizzati per insediamenti anche di altre attività didattiche, scientifiche e di ricerca, nei settori delle scienze fisiche e naturali. I beni predetti non possono essere in nessun caso subconcessi, con la sola eccezione dei terreni situati ad est della via Vecchia Livornese e soltanto per attività scientifiche del Consiglio nazionale delle ricerche e di altri enti pubblici di ricerca per attività di interesse generale conformi ai programmi di didattica e di ricerca dell'Università di Pisa. L'Università ha l'obbligo di eseguire, con diritto soltanto al rimborso delle spese vive, tutte le colture a carattere sperimentale che potranno essere richieste dalle Amministrazioni dello Stato". nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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