DECRETO-LEGGE 5 marzo 1986, n. 57 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca q
ui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 5 marzo 1986, n. 57 ultimo aggiornamento all'atto: 26/04/1986 --> Revisione delle aliquote e delle detrazioni ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. note: Decreto-Legge convertito dalla L. 18 aprile 1986, n. 121 (in G.U. 26/04/1986, n.96). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/04/1986) (GU n.54 del 06-03-1986) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 6-3-1986 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme per la revisione delle aliquote e delle detrazioni ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 marzo 1986; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; EMANA il seguente decreto: Art. 1
- L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "Art.
- (Determinazione dell'imposta). - L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto delle deduzioni previste nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito: fino a 6 milioni di lire 12 per cento; oltre 6 fino a 11 milioni di lire 22 per cento; oltre 11 fino a 28 milioni di lire 27 per cento; oltre 28 fino a 50 milioni di lire 34 per cento; oltre 50 fino a 100 milioni di lire 41 per cento; oltre 100 fino a 150 milioni di lire 48 per cento; oltre 150 fino a 300 milioni di lire 53 per cento; oltre 300 fino a 600 milioni di lire 58 per cento; oltre 600 milioni di lire 62 per cento". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi