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DECRETO-LEGGE 23 febbraio 1989, n. 57 - Normattiva

DECRETO-LEGGE 23 febbraio 1989, n. 57 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clic

ca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 23 febbraio 1989, n. 57 ultimo aggiornamento all'atto: 24/04/1989 --> Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti pretroliferi. note: Entrata in vigore della legge: 24/02/1989.Decreto-Legge convertito dalla L. 20 aprile 1989, n. 140 (in G.U. 24/04/1989, n.95). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/04/1989) (GU n.46 del 24-02-1989) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 24-2-1989 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione; Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, concernente modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi e del gas metano; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare l'imposta di fabbricazione gravante su alcuni prodotti petroliferi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 1989; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze; EMANA il seguente decreto: Art. 1 1. A decorrere dal 24 febbraio 1989, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono modificate:

  1. a)da lire 84.744 a lire 83.554 per ettolitro, alla temperatura di 15 ›C, per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la benzina e per il petrolio diverso da quello lampante;
  2. b)da lire 8.474,40 a lire 8.355,40 per ettolitro, alla temperatura di 15 ›C, per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4", destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina;
  3. c)da lire 35.228 a lire 36.229 per ettolitro, alla temperatura di 15 ›C, per gli oli da gas da usare come combustibili di cui alla lettera F), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32;
  4. d)da lire 11.297 a lire 11.597, da lire 13.357 a lire 13.716 e da lire 40.130 a lire 41.269 per cento kg, rispettivamente, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui alla lettera H, punti 1- b), 1-
  5. c)e 1- d), della predetta tabella B. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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