zzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 2002, n. 57 ultimo aggiornamento all'atto: 14/02/2008 --> Regolamento di attuazione della direttiva 1999/21/CE sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/02/2008) (GU n.85 del 11-04-2002) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 Allegati Allegato Allegato Tabella 1 Tabella 1orig. Tabella 2 Tabella 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 26-4-2002 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526 (legge comunitaria 1999), ed in particolare l'articolo 3 e l'allegato C; Vista la direttiva 1999/21/CE della Commissione, del 25 marzo 1999, sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111; Visto il decreto del Ministro della sanità 6 aprile 1994, n. 500; Visto il decreto del Ministro della sanità 1 giugno 1998, n. 518; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 ottobre 2001; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 febbraio 2002; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 marzo 2002; Visto il rilievo n. 40, del 13 marzo 2002, formulato dalla Corte dei conti - Ufficio di controllo di legittimità su atti dei Ministeri istituzionali, relativo al mancato inserimento della clausola di cedevolezza, che legittima l'intervento dello Stato nella materia oggetto del decreto; Ritenuto di dover accogliere il suddetto rilievo; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2002; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attività produttive; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Finalità 1. Il presente regolamento stabilisce i requisiti in materia di composizione ed etichettatura degli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali, di cui all'allegato I del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE). Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione, quinto comma, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - La direttiva 1999/21/CE del 25 marzo 1999 della Commissione sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali è pubblicata nella G.U.C.E. 7 aprile 1999, n. L 91. - La legge 23 agosto n. 400, disciplina l'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. - L'art. 17, comma 2 così recita: "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari". - L'art. 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 (legge comunitaria 1999) così recita: "Art. 3 (Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato). - 1. Il Governo è autorizzato a dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C con uno o più regolamenti ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, attenendosi a principi e criteri direttivi corrispondenti a quelli enunciati nelle lettere b), e),
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.