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LEGGE 20 febbraio 1956, n. 58 - Normattiva

LEGGE 20 febbraio 1956, n. 58 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui R

icerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 20 febbraio 1956, n. 58 ultimo aggiornamento all'atto: 14/12/2009 --> Modificazioni alla legge 3 agosto 1949, n. 577, concernente l'istituzione del Consiglio nazionale del notariato e modificazioni alle norme sull'amministrazione della Cassa nazionale del notariato. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009) (GU n.52 del 02-03-1956) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 Allegati Allegato A Allegato A Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 3-3-1956 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 L'art. 1, comma secondo, della legge 3 agosto 1949, n. 577, è sostituito come segue: "Il Consiglio nazionale del notariato è composto di quindici membri, i quali, nel numero stabilito per ciascuna delle zone indicate nella tabella allegato A alla presente legge, sono eletti in unica data fra i notai in esercizio nelle rispettive zone". L'art. 7, comma quarto, della legge stessa è sostituito come segue: "Quando per qualsiasi causa, anche per effetto di trasferimento ad altra zona, e fino a sei mesi prima della scadenza del triennio, venga a cessare dalla carica un componente del Consiglio nazionale si fa luogo, entro due mesi dalla cessazione, alla sua sostituzione con elezione suppletiva nella corrispondente zona, con le modalità previste dal secondo comma dell'art. 8. Colui che è eletto in sostituzione dura in carica fino alla scadenza del triennio. Quando, però, venga a mancare, prima della scadenza del triennio, oltre la metà dei componenti del Consiglio, si procede a nuova elezione dell'intero Consiglio e questo resterà in carica fino all'insediamento del Consiglio che sarà eletto nel febbraio successivo alla scadenza del triennio". L'art. 9, comma primo, della legge stessa è sostituito come segue: "Ciascun notaio ha diritto di voto per l'elezione dei componenti del Consiglio nazionale assegnati alla sua zona". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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