DECRETO-LEGGE 11 marzo 1983, n. 58 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca
qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 11 marzo 1983, n. 58 ultimo aggiornamento all'atto: 09/05/1983 --> Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi. note: Decreto-Legge convertito dalla L. 02 maggio 1983, n. 162 (in G.U. 09/05/1983, n.125). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/05/1983) (GU n.69 del 11-03-1983) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 11-3-1983 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni; Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, concernente modifiche alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi e del gas metano, e successive modificazioni; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare il regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 marzo 1983; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro; EMANA il seguente decreto: Art. 1
(1)A decorrere dal 14 marzo 1983, le aliquote agevolate dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalle lettere D), punto 3, ed F), punto 1, della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, rispettivamente, per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico e per gli oli da gas da usare come combustibili, sono aumentate da L. 6.780 a L. 8.160 e da L. 7.400 a L. 8.748 per ettolitro, alla temperatura di 15° C.
(2)Con la medesima decorrenza indicata nel precedente comma, le aliquote ridotte dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera H), punti 1-b, 1-c, ed 1-d, della predetta tabella B, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, sono aumentate, rispettivamente, da L. 2.363 a L. 2.767, da L. 2.628 a L. 3.140 e da L. 7.100 a L. 8.634 per quintale. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi