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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 1987, n. 58 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 1987, n. 58 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visu

alizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 1987, n. 58 Riordinamento degli enti per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 6 della legge 1 marzo 1986, n.

  1. (GU n.51 del 03-03-1987) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 18-3-1987 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'art. 6 della legge 1 marzo 1986, n. 64, il quale prevede che al riordinamento degli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno si provveda con uno o più decreti del Presidente della Repubblica; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentita la commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 20 febbraio 1987; Sulla proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno; EMANA il seguente decreto: Art. 1 Obiettivi del riordinamento Il riordinamento degli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno, di cui al presente decreto, sottoposti alle direttive e alla vigilanza del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, è finalizzato al conseguimento della massima efficienza ed economicità dell'attività degli enti volta allo sviluppo economico e sociale dei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.
  2. In particolare l'attività dei predetti enti che concorrono all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1 della legge 1 marzo 1986, n. 64, è diretta a facilitare la formazione di nuove iniziative economiche nei vari settori produttivi; a potenziare le strutture imprenditoriali esistenti sulla base dei programmi aziendali di sviluppo o di ristrutturazione; ad assicurare alle amministrazioni pubbliche regionali e locali e agli operatori privati, assistenza tecnica qualificata al fine di accrescere la produttività, introdurre nuove tecnologie e favorire la diffusione e il trasferimento dei risultati della ricerca applicata. L'attività dei predetti enti viene svolta, in conformità del programma triennale, dei piani annuali e delle direttive impartite per la relativa attuazione, con le modalità ed i criteri indicati nel presente decreto. articolo successivo nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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