LEGGE 7 marzo 2001, n. 58 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ricer
ca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 7 marzo 2001, n. 58 ultimo aggiornamento all'atto: 04/07/2011 --> ((Istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario e la bonifica di aree con residuati bellici esplosivi)). note: Entrata in vigore del provvedimento: 4/4/2001. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/07/2011) (GU n.66 del 20-03-2001) visualizza atto intero nascondi Articoli 1agg.1 orig. 2orig. 3orig. 4 5 6 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 5-7-2011 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 3 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Fondo per lo sminamento umanitario e la bonifica di aree con residuati bellici esplosivi 1. A decorrere dall'esercizio finanziano 2001, è istituito nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri un fondo denominato "Fondo per lo sminamento umanitario e la bonifica di aree con residuati bellici esplosivi" destinato alla realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario e di bonifica di aree con residuati bellici esplosivi aventi le seguenti finalità che dovranno attuarsi equamente in tutte le aree interessate:
- a)campagne di educazione preventiva sulla presenza delle mine e di residuati bellici esplosivi e di riduzione del rischio;
- b)censimento, mappatura, demarcazione e bonifica di campi minati o con residuati bellici esplosivi;
- c)assistenza alle vittime, ivi incluse la riabilitazione psicofisica e la reintegrazione socio-economica,
- d)ricostruzione e sviluppo delle comunità che convivono con la presenza di mine o di aree con residuati bellici esplosivi;
- e)sostegno all'acquisizione e trasferimento di tecnologie per lo sminamento e per la bonifica di aree con residuati bellici esplosivi;
- f)formazione di operatori locali in grado di condurre autonomamente programmi di sminamento e di bonifica di aree con residuati bellici esplosivi; ((
- g)sensibilizzazione contro l'uso delle mine terrestri e delle munizioni a grappolo ed in favore dell'adesione alla totale messa al bando delle mine e delle munizioni a grappolo nonché in favore dell'universalizzazione della Convenzione di Ottawa contro le mine antipersona e della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo)) ((1-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2011, il Fondo di cui al comma 1 è destinato, altresì, alla realizzazione di programmi di bonifica di aree con residui di munizioni a grappolo, da attuare secondo le modalità previste dagli articoli 4 e 6 della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, e all'assistenza alle vittime delle munizioni a grappolo, prevista dall'articolo 5 della citata Convenzione, ivi inclusi la riabilitazione psicofisica e l'inserimento sociale ed economico)) articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi