← Italia

DECRETO 17 gennaio 2002, n. 58 - Normattiva

DECRETO 17 gennaio 2002, n. 58 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui

Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 17 gennaio 2002, n. 58 ultimo aggiornamento all'atto: 22/12/2006 --> Regolamento recante disposizioni integrative e correttive al provvedimento di regolamentazione delle procedure di valutazione per l'avanzamento "a scelta per esami" al grado di maresciallo aiutante, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n.

  1. note: Entrata in vigore del decreto: 26-4-2002 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2006) (GU n.85 del 11-04-2002) visualizza atto intero nascondi Articoli Capo I DISPOSIZIONI GENERALI E REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLE PROCEDURE DIVALUTAZIONE PER L'AVANZAMENTO "A SCELTA PER ESAMI". 1orig. 2orig. 3 4orig. Capo II NOMINA E COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 5orig. Capo III ((MODALITÀ PROCEDURALI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA D'ESAME SCRITTA)) 6orig. 7orig. 8orig. 9orig. Capo IV MODALITÀ PROCEDURALI E CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI PRECEDENTI DISERVIZIO E DEI TITOLI CONSEGUITI. 10orig. 11 Capo V FORMAZIONE DEI QUADRI DI AVANZAMENTO "A SCELTA PER ESAMI" AL GRADO DIMARESCIALLO AIUTANTE 12orig. 13 Capo VI MODALITÀ DI CONFERIMENTO DELLE PROMOZIONI 14 15 Capo VII DISPOSIZIONI FINALI 16 17 18 19 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 6-1-2007 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modifiche ed integrazioni, sull'ordinamento del Corpo della Guardia di finanza; Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive modifiche ed integrazioni, estesa con varianti al Corpo della Guardia di finanza con legge 17 aprile 1957, n. 260, che regola lo stato dei sottufficiali; Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza"; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il "Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'articolo 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni, concernente "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi"; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza", ed in particolare l'articolo 58, comma 3; Visto il decreto del Ministro delle finanze 7 agosto 1996, n. 424, recante "Regolamento concernente le procedure di valutazione per l'avanzamento "a scelta per esami al grado di maresciallo aiutante, di cui all'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, concernente "Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449"; Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza", ed in particolare l'articolo 15, comma 1, il quale prevede l'adozione di un decreto del Ministro delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di apportare disposizioni integrative e correttive al decreto del Ministro delle finanze 7 agosto 1996, n. 424, e disciplinare le procedure di avanzamento "a scelta per esami" al grado di maresciallo aiutante; Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante "Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78", ed in particolare l'articolo 1; Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78", ed in particolare l'articolo 2; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare gli articoli 2 e 23; Ravvisata l'esigenza, in ragione delle risultanze emerse nel periodo di applicazione del decreto del Ministro delle finanze 7 agosto 1996, n. 424, di apportare disposizioni integrative e correttive al medesimo regolamento; Considerata altresì la natura valutativa della procedura di avanzamento "a scelta per esami" al grado di maresciallo aiutante; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 ottobre 2001; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota n. 3 - 15945 del 17 dicembre 2001; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Articolazione delle procedure di valutazione
  2. Le procedure di valutazione per l'avanzamento "a scelta per esami" al grado di maresciallo aiutante si articolano su: a) determinazione del comandante generale, ovvero dell'autorità da questi delegata, di ammissione alle procedure del personale che abbia presentato domanda di partecipazione e che sia in possesso dei requisiti indicati al successivo articolo 3; (( b) effettuazione di una prova d'esame scritta, consistente in un questionario a risposta multipla tendente ad accertare il livello di cultura generale e di preparazione tecnico-professionale dei valutandi, articolato nelle due seguenti sezioni: 1) cultura generale; 2) preparazione tecnico-professionale; )) (

(1))
  1. c)valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti da ciascun ispettore interessato dalle procedure di valutazione;
  2. d)formazione dei quadri di avanzamento. ------------------- AGGIORNAMENTO
(1)Il Decreto 7 novembre 2006, n. 294, ha disposto (con l'art. 2) che " Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla procedura di valutazione per l'avanzamento "a scelta per esami" relativa all'anno 2005." articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

🔗 Alla fonte ufficiale

Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.