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DECRETO-LEGGE 15 maggio 2012, n. 58 - Normattiva

DECRETO-LEGGE 15 maggio 2012, n. 58 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca

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(2012), adottata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. (12G0080) note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/05/2012.Decreto-Legge convertito dalla L. 6 luglio 2012, n. 99 (in G.U. 13/7/2012, n. 162). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/07/2012) (GU n.112 del 15-05-2012) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 15-5-2012 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Viste le risoluzioni 2042
(2012)e 2043
(2012), adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, rispettivamente, il 14 aprile 2012 e il 21 aprile 2012; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la partecipazione italiana alla missione di osservatori militari delle Nazioni Unite, denominata United Nations Supervision Mission in Syria (UNSMIS), di cui alla citata risoluzione 2043
(2012); Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2012; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri e della difesa, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Partecipazione italiana alla missione UNSMIS 1. È autorizzata, a decorrere dal 14 maggio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 826.686 per la partecipazione di personale militare alla missione di osservatori militari delle Nazioni Unite, denominata United Nations Supervision Mission in Syria (UNSMIS), di cui alla risoluzione 2043
(2012), adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 21 aprile 2012. 2. Al personale che partecipa alla missione di cui al comma 1 si applicano:
  1. a)l'articolo 3, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108; l'indennità di missione è corrisposta nella misura intera incrementata del trenta per cento, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman;
  2. b)l'articolo 5, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e l'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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