cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 7 febbraio 1979, n. 59 Modificazioni ai servizi di cancelleria in materia di spese processuali civili. (GU n.56 del 26-02-1979) visualizza atto intero nascondi Articoli Capo I DELLA REDAZIONE DEGLI ATTI DI UFFICIOE DELLE ATTIVITÀ DELLE PARTI 1 2 3 4 5 6 Capo II Delle comunicazioni 7 8 Capo III Vendita di valori bollati e marche di previdenza 9 Capo IV Disposizioni transitorie e finali 10 11 Allegati Allegato 1 Allegato 1 Allegato 2 Allegato 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 13-3-1979 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita in cancelleria il ricorso o il controricorso o che fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento dell'imposta di bollo nella misura e con le modalità stabilite dall'articolo 2. I diritti di cancelleria, i diritti, le indennità di trasferta e le spese postali per la notificazione dei biglietti di cancelleria e degli altri atti del procedimento eseguita su richiesta del cancelliere, nonché il diritto di chiamata di causa sono corrisposti nella misura stabilita nella annessa tabella (allegato 1), mediante l'applicazione di apposite marche disegnate, stampate e distribuite a cura del Ministero delle finanze, ovvero mediante versamento dei relativi importi su conto corrente postale intestato all'ufficio del registro di Roma. La parte applica, sulla nota di iscrizione a ruolo di cui all'articolo 165 del codice di procedura civile o, in mancanza, su un foglio di carta contenente l'indicazione degli estremi della causa, le marche o le ricevute dei versamenti sui conti correnti postali. Il cancelliere provvede ad annullare le marche o le ricevute dei versamenti sui conti correnti postali mediante timbro a inchiostro indelebile con datario e numerazione progressiva annuale, annotandone gli estremi nel ruolo generale nel quale è iscritto il procedimento. Il foglio, nel quale sono applicate le marche o le ricevute di cui al comma terzo, deve essere allegato a cura del cancelliere nel fascicolo di ufficio. Il cancelliere rifiuta di ricevere gli atti, se le marche o le ricevute dei versamenti sui conti correnti postali mancano o sono d'importo inferiore a quello stabilito. Nulla è innovato per i procedimenti davanti al giudice conciliatore. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.