qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 3 maggio 2016, n. 59 ultimo aggiornamento all'atto: 28/02/2022 --> Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonchè a favore degli investitori in banche in liquidazione. (16G00076) note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/05/2016. Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 giugno 2016, n. 119 (in G.U. 02/07/2016, n. 153). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2022) (GU n.102 del 03-05-2016) visualizza atto intero nascondi Articoli Capo I Misure a sostegno delle imprese e di accelerazione del recupero crediti 1orig. 2orig. 3agg.1 orig. 4orig. 5 5 bis 6orig. 7 Capo II Misure in favore degli investitori in banche in liquidazione 8agg.1 orig. 9agg.2 agg.1 orig. 10 Capo III Altre disposizioni finanziarie 11agg.1 orig. 12agg.1 orig. 12 bis Capo IV Copertura finanziaria 13 14 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 3-7-2016 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBLICA Visti gli articoli 77, 81 e 87 della Costituzione; Ritenuta la necessità e urgenza di prevedere misure a sostegno delle imprese e di accelerazione dei tempi di recupero dei crediti nelle procedure esecutive e concorsuali; Ritenuta, altresì, la necessità e urgenza di prevedere misure in favore degli investitori in banche in liquidazione; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 aprile 2016; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della giustizia; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Pegno mobiliare non possessorio 1. Gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese possono costituire un pegno non possessorio per garantire i crediti ((concessi a loro o a terzi)) , presenti o futuri, se determinati o determinabili e con la previsione dell'importo massimo garantito, inerenti all'esercizio dell'impresa. 2. Il pegno non possessorio può essere costituito su beni mobili ((, anche immateriali,)) destinati all'esercizio dell'impresa ((e sui crediti derivanti da o inerenti a tale esercizio)) , a esclusione dei beni mobili ((, anche immateriali,)) registrati. I beni mobili possono essere esistenti o futuri, determinati o determinabili anche mediante riferimento a una o più categorie merceologiche o a un valore complessivo. Ove non sia diversamente disposto nel contratto, il debitore o il terzo concedente il pegno è autorizzato a trasformare o alienare, nel rispetto della loro destinazione economica, o comunque a disporre dei beni gravati da pegno. In tal caso il pegno si trasferisce, rispettivamente, al prodotto risultante dalla trasformazione, al corrispettivo della cessione del bene gravato o al bene sostitutivo acquistato con tale corrispettivo, senza che ciò comporti costituzione di una nuova garanzia.((Se il prodotto risultante dalla trasformazione ingloba, anche per unione o commistione, più beni appartenenti a diverse categorie merceologiche e oggetto di diversi pegni non possessori, le facoltà previste dal comma 7 spettano a ciascun creditore pignoratizio con obbligo da parte sua di restituire al datore della garanzia, secondo criteri di proporzionalità, sulla base delle stime effettuate con le modalità di cui al comma 7, lettera a), il valore del bene riferibile alle altre categorie merceologiche che si sono unite o mescolate. È fatta salva la possibilità per il creditore di promuovere azioni conservative o inibitorie nel caso di abuso nell'utilizzo dei beni da parte del debitore o del terzo concedente il pegno)) . 3. Il contratto costitutivo, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto con indicazione del creditore, del debitore e dell'eventuale terzo concedente il pegno, la descrizione del bene dato in garanzia, del credito garantito e l'indicazione dell'importo massimo garantito. 4. Il pegno non possessorio ((ha effetto verso i terzi)) esclusivamente con la iscrizione in un registro informatizzato costituito presso l'Agenzia delle entrate e denominato «registro dei pegni non possessori»; ((dal momento)) dell'iscrizione il pegno prende grado ed è opponibile ai terzi e nelle procedure ((esecutive e)) concorsuali. 5. Il pegno non possessorio, anche se anteriormente costituito ed iscritto, non è opponibile a chi abbia finanziato l'acquisto di un bene determinato che sia destinato all'esercizio dell'impresa e sia garantito da riserva della proprietà sul bene medesimo o da un pegno anche non possessorio ((successivo)) , a condizione che il pegno non possessorio sia iscritto nel registro in conformità al comma 6 e che al momento della sua iscrizione il creditore ne informi i titolari di pegno non possessorio iscritto anteriormente. 6. L'iscrizione deve indicare il creditore, il debitore, se presente il terzo datore del pegno, la descrizione del bene dato in garanzia e del credito garantito secondo quanto previsto dal comma 1 e, per il pegno non possessorio che garantisce il finanziamento per l'acquisto di un bene determinato, la specifica individuazione del medesimo bene. L'iscrizione ha una durata di dieci anni, rinnovabile per mezzo di ((una nuova iscrizione)) nel registro effettuata prima della scadenza del decimo anno. La cancellazione della iscrizione può essere richiesta di comune accordo da creditore pignoratizio e datore del pegno o domandata giudizialmente. Le operazioni di iscrizione, consultazione, modifica, rinnovo o cancellazione presso il registro, gli obblighi a carico di chi effettua tali operazioni nonché le modalità di accesso al registro stesso sono regolati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, prevedendo modalità esclusivamente informatiche. Con il medesimo decreto sono stabiliti i diritti di visura e di certificato, in misura idonea a garantire almeno la copertura dei costi di allestimento, gestione e di evoluzione del registro. Al fine di consentire l'avvio della attività previste dal presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 200.000 per l'anno 2016 e di euro 100.000 per l'anno 2017. 7. Al verificarsi di un evento che determina l'escussione del pegno, il creditore, ((previa intimazione notificata, anche direttamente dal creditore a mezzo di posta elettronica certificata, al debitore e all'eventuale terzo concedente il pegno, e)) previo avviso scritto ((...)) agli eventuali titolari di un pegno non possessorio ((trascritto nonché al debitore del credito oggetto del pegno)) , ha facoltà di procedere:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.