icerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 13 febbraio 1953, n. 60 ultimo aggiornamento all'atto: 26/10/2011 --> Incompatibilità parlamentari. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/10/2011) (GU n.51 del 02-03-1953) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 1 bis 2orig. 3orig. 4orig. 5 6 7 8 9 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 27-10-2011 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 I membri del Parlamento non possono ricoprire cariche o uffici di qualsiasi specie in enti pubblici o privati, per nomina o designazione del Governo o di organi dell'Amministrazione dello Stato. Sono escluse dal divieto le cariche in enti culturali, assistenziali, di culto e in enti-fiera, nonché quelle conferite nelle Università degli studi o negli Istituti di istruzione superiore a seguito di designazione elettiva dei Corpi accademici, salve le disposizioni dell'art. 2 della legge 9 agosto 1948, n. 1102. Sono parimenti escluse le nomine compiute dal Governo, in base a norma di legge, su designazione delle organizzazioni di categoria. (
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.