rca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 27 marzo 1976, n. 60 ultimo aggiornamento all'atto: 06/05/2009 --> Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, recante norme per l'attuazione del sistema informativo del Ministero delle finanze e per il funzionamento dell'anagrafe tributaria. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/05/2009) (GU n.84 del 31-03-1976) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2orig. 2 bis 3 4 5 6orig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 1-4-1976 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 È convertito in legge il decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, adottato ai sensi dell'articolo 77, comma secondo, della Costituzione, recante norme per l'attuazione del sistema informativo del Ministero delle finanze e per il funzionamento dell'anagrafe tributaria, con le seguenti modificazioni: All'articolo 1, i primi tre commi sono sostituiti dai seguenti: "Al funzionamento dell'anagrafe tributaria il Ministero delle finanze provvede mediante un sistema informativo basato sull'impiego di apparecchiature elettroniche centrali, periferiche e di trasmissione dei dati. L'attività amministrativa e la conduzione tecnica del sistema informativo sono demandate a centri informativi istituiti nell'ambito delle direzioni generali, operanti in collegamento con gli uffici periferici ed interconnessi in modo da consentire lo scambio delle informazioni. I centri assolvono i compiti dell'anagrafe tributaria nei settori di competenza delle rispettive direzioni generali, provvedendo alla raccolta, elaborazione e archiviazione dei dati e delle notizie necessarie. A tal fine curano l'automazione dei servizi e delle procedure amministrative, da realizzare in modo coordinato e secondo criteri intesi a rendere più sollecita ed efficace l'attività dell'amministrazione finanziaria con particolare riguardo alla rilevazione della materia imponibile ed all'accertamento dei tributi. I centri collaborano altresì all'addestramento e all'aggiornamento del personale per le esigenze del sistema informativo". All'articolo 2, il secondo ed il terzo comma sono sostituiti dai seguenti: "Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri, possono essere istituiti nell'ambito di direzioni generali, diverse da quelle indicate nel primo comma, altri centri informativi per un numero non superiore a 4. L'istituzione di tali centri è attuata in relazione allo sviluppo del processo di automazione dei servizi e delle procedure amministrative. Per esigenze di semplificazione delle procedure e di ampliamento delle fonti di acquisizione dei dati e delle notizie utili all'anagrafe tributaria, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, può essere autorizzato il collegamento del sistema informativo del Ministero delle finanze con sistemi informativi di altre amministrazioni dello Stato". L'articolo 3 è sostituito dal seguente: "Con apposita convenzione, stipulata per il periodo di tempo occorrente alla completa funzionalità del sistema informativo di cui all'articolo 1 del presente decreto e comunque per una durata non superiore a cinque anni, possono essere affidate ad una società specializzata:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.