← Italia

DECRETO-LEGGE 1 marzo 1991, n. 60 - Normattiva

DECRETO-LEGGE 1 marzo 1991, n. 60 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca q

ui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 1 marzo 1991, n. 60 ultimo aggiornamento all'atto: 23/04/1991 --> Interpretazione autentica degli articoli 297 e 304 del codice di procedura penale e modifiche in tema di norme di durata della custodia cautelare. note: Entrata in vigore del decreto: 01-03-1991.Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 1991, n. 133 (in G.U. 23/04/1991, n.95). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/04/1991) (GU n.51 del 01-03-1991) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2 3 4 5 6 7 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 23-4-1991 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, anche in relazione alla pendenza di importanti processi per fatti di eccezionale gravità ed all'allarme provocato nella pubblica opinione dalla scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare di persone già condannate per delitti di criminalità organizzata, di procedere all'interpretazione autentica della normativa in tema di computo e di sospensione dei termini di custodia cautelare, nonché di apportare idonei correttivi alla disciplina sulla durata della custodia cautelare; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1' marzo 1991; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia; EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1

  1. L'articolo 297, comma 4, del codice di procedura penale deve intendersi nel senso che, indipendentemente da una richiesta del pubblico ministero e da un provvedimento del giudice, nel computo dei termini di custodia cautelare stabiliti in relazione alle fasi del giudizio di primo grado o del giudizio sulle impugnazioni non si tiene conto dei giorni in cui si sono tenute le udienze e di quelli impiegati per la deliberazione della sentenza. Dei giorni suddetti si tiene invece conto nel computo dei termini di durata complessiva della custodia cautelare stabiliti nell'articolo 303, comma 4, del codice di procedura penale, salvo che ricorra l'ipotesi di sospensione prevista dall'articolo 304, comma 2, del codice di procedura penale.
  2. L'articolo 304, comma 2, del codice di procedura penale deve intendersi nel senso che, nella ipotesi di sospensione ivi prevista, la durata complessiva della custodia cautelare può superare i termini stabiliti nell'articolo 303, comma 4, del codice di procedura penale, fermo restando il limite previsto dall'articolo 304, comma 4, del medesimo codice.
  3. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 22 APRILE 1991, N. 133)) . articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

Giurisprudenza su questa norma (2)

🔗 Alla fonte ufficiale

Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.