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LEGGE 12 marzo 1981, n. 61 - Normattiva

LEGGE 12 marzo 1981, n. 61 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Rice

rca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 12 marzo 1981, n. 61 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 gennaio 1981, n. 8, recante diminuzioni dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi. (GU n.73 del 14-03-1981) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 15-3-1981 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico È convertito in legge il decreto-legge 13 gennaio 1981, n. 8, recante diminuzioni dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi, con le seguenti modificazioni: Dopo l'articolo 1, sono aggiunti i seguenti: Art. 1-bis. - È abolito il diritto erariale sul carbon fossile istituito con la legge 27 giugno 1929, n. 1108. Art. 1-ter. - L'alcole etilico denaturato da usare in esenzione dall'imposta di fabbricazione e dai diritti erariali normali in miscela con la benzina in prove sperimentali come carburante per autotrazione non è soggetto al trattamento fiscale previsto dall'articolo 11 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e successive modificazioni. L'agevolazione di cui al comma precedente è limitata ad un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed è subordinata alle condizioni, modalità e tipo di sostanze denaturanti da stabilirsi dal Ministero delle finanze. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 12 marzo 1981 PERTINI FORLANI - REVIGLIO - LA MALFA - ANDREATTA Visto, il Guardasigilli: SARTI nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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