LEGGE 20 marzo 2003, n. 61 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Rice
rca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 20 marzo 2003, n. 61 Contributo per lo svolgimento delle manifestazioni culturali congiunte con la Federazione russa e la Repubblica araba d'Egitto. (GU n.83 del 09-04-2003) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 24-4-2003 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1
- In esecuzione delle intese intervenute con le competenti Autorità della Federazione russa, il Ministero degli affari esteri realizza, nel corso degli anni 2003, 2004 e 2005, d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali, nell'ambito delle rispettive competenze e in collaborazione con le Autorità russe, una mostra a Roma ed a Mosca, dedicata alle relazioni tra i due Paesi nel corso dei secoli.
- In esecuzione delle intese intervenute con le competenti Autorità della Repubblica araba d'Egitto, il Ministero degli affari esteri realizza, nel corso degli anni 2003 e 2004, d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali, nell'ambito delle rispettive competenze e in collaborazione con le Autorità egiziane, una serie di manifestazioni culturali in Italia ed in Egitto, dedicate alla presentazione delle rispettive culture ed alle relazioni culturali e scientifiche tra i due Paesi.
- La realizzazione delle attività previste nei commi 1 e 2 può avvenire anche mediante ricorso agli strumenti di cui all'articolo 6 della legge 22 dicembre 1990, n.
- Avvertenza: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 6 della legge 22 dicembre 1990, n. 401 (Riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero), è il seguente: "Art. 6 (Partecipazione dei privati alla promozione della cultura e della lingua italiane all'estero). -
- Associazioni, fondazioni e privati possono presentare al Ministero proposte di collaborazione alle iniziative pubbliche realizzate nel perseguimento delle finalità della presente legge.
- Il Ministero può, previa intesa con il Ministero del tesoro ed acquisito il parere della Commissione di cui all'art. 4, stipulare convenzioni con i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, per la realizzazione delle attività contemplate dalla presente legge.". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi