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LEGGE 1 marzo 1964, n. 62 - Normattiva

LEGGE 1 marzo 1964, n. 62 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ricer

ca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 1 marzo 1964, n. 62 Modificazioni al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per quanto concerne il bilancio dello Stato, e norme relative ai bilanci degli Enti pubblici. (GU n.61 del 09-03-1964) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 7 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 10-3-1964 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Gli articoli 30, 34, 35, 36, 37 ed 80 del regio decreto 38 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato sono sostituiti dai seguenti: Art.

  1. - "L'anno finanziario comincia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno. Per gli incassi ed i versamenti delle entrate accertate e per i pagamenti delle spese impegnate entro il 31 dicembre, la chiusura dei conti è protratta al 31 gennaio successivo". Art.
  2. - "Nel mese di luglio il Ministro per il tesoro, di concerto con quello per il bilancio, presenta al Parlamento: 1) il rendiconto generale dell'esercizio finanziario scaduto il 31 dicembre precedente; 2) il bilancio di previsione per l'anno finanziario che inizia il 1 gennaio successivo, costituito dallo stato di previsione dell'entrata, da quelli della spesa distinti per Ministeri e dal quadro generale riassuntivo". Art.
  3. - "Lo stato di previsione dell'entrata e gli stati di previsione della spesa, con gli allegati bilanci delle Amministrazioni autonome e con il quadro generale riassuntivo, formano oggetto di un unico disegno di legge. Ciascuno stato di previsione e il quadro generale riassuntivo sono illustrati da note preliminari. L'approvazione dello stato di previsione dell'entrata, del totale generale della spesa, di ciascuno stato di previsione della spesa e del quadro generale riassuntivo e disposta, nell'ordine, con distinti articoli del disegno di legge". Art.
  4. - "I residui delle spese correnti (o di funzionamento e mantenimento) non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello cui si riferiscono, si intendono perenti agli effetti amministrativi; possono però riprodursi in un capitolo speciale dei bilanci successivi. I residui delle spese in conto capitale (o di investimento) possono essere mantenuti in bilancio fino a che permanga la necessità delle spese per cui gli stanziamenti vennero istituiti, e in ogni caso non oltre il quinto esercizio successivo a quello in cui fu inscritto l'ultimo stanziamento. Le somme eliminate non possono essere riprodotte negli esercizi successivi. Sono però mantenuti oltre al termine stabilito nel precedente comma i residui delle spese in conto capitale (o di investimento) relativi ad importi che lo Stato abbia assunto obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguite. I conti dei residui, distinti per Ministeri, al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello in corso, con distinta indicazione dei residui di cui al secondo comma del presente articolo, sono allegati oltre che al rendiconto generale anche al bilancio di previsione. Il conto dei residui è tenuto distinto da quello della competenza, in modo che nessuna spesa afferente ai residui possa essere imputata sui fondi della competenza e viceversa". Art.
  5. "Le entrate dello Stato sono ripartite: in titoli, secondo che siano tributarie, extratributarie o provengano dall'alienazione e dall'ammontamento di beni patrimoniali e dal rimborso di crediti; in categorie, secondo la loro natura; in rubriche, secondo l'organo al quale ne è affidato l'accertamento; in capitoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese dello Stato sono ripartite: in titoli, secondo che siano di pertinenza della parte corrente (o di funzionamento e mantenimento) ovvero della parte in conto capitale (o di investimento). La parte in conto capitale comprende le partite che attengono agli investimenti diretti ed indiretti nonché ad operazioni per concessione di crediti. La parte corrente comprende le altre spese e l'onere degli ammortamenti; in sezioni, secondo l'analisi funzionale: in rubriche, secondo l'organo che amministra la spesa od ai cui servizi si riferiscono gli oneri relativi; in categorie, secondo l'analisi economica in capitoli, secondo il rispettivo oggetto. Nel bilancio di previsione, nel quadro generale riassuntivo e nel rendiconto generale trovano esposizione distinta dalle precedenti entrate e spese quelle commesse alle operazioni di accensione e rimborso di prestiti. Nel quadro generale riassuntivo è data distinta indicazione: 1) del risultato differenziale tra il totale delle entrate tributarie ed extra - tributarie ed il totale delle spese correnti (o di funzionamento e mantenimento); 2) del risultato differenziale tra il totale complessivo delle entrate e delle spese di qualsiasi natura, comprese quelle connesse ad operazioni di accensione e di rimborso di prestiti". Art.
  6. - "Entro il primo giorno non festivo del mese di ottobre il Ministro per il bilancio fa l'esposizione economico - finanziaria e il Ministro per il tesoro l'esposizione relativa al bilancio di previsione". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

Giurisprudenza su questa norma (2)

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