rca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 17 marzo 1977, n. 62 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, per il consolidamento delle esposizioni bancarie a breve termine di comuni e province. (GU n.76 del 19-03-1977) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 20-3-1977 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico È convertito in legge il decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, concernente consolidamento delle esposizioni bancarie a breve termine di comuni e province, con le seguenti modificazioni: All'articolo 1, primo comma, dopo le parole: "crediti a breve termine", sono aggiunte le seguenti: "comprese le anticipazioni di tesoreria e le esposizioni a breve delle aziende di trasporto di comuni, province e loro consorzi", e dopo la parola: "accordati", sono aggiunte le seguenti: "dai tesorieri"; al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La consistenza in essere al 31 dicembre 1976 dei crediti a breve deve essere depurata, ai fini della concessione dei mutui di cui al primo comma, delle somme afferenti versamenti effettuati con vincolo di specifica destinazione". All'articolo 2, il secondo comma è sostituito dai seguenti: "I mutui sono assistiti dalla garanzia dello Stato. Fino al 31 dicembre 1977 i cespiti delegabili potranno essere impegnati, sino alla concorrenza di importi di spesa già deliberati e non concretati in mutuo, a garanzia di mutui destinati esclusivamente ad opere pubbliche obbligatorie, con priorità per quelle indicate dall'articolo 16-bis della legge 16 ottobre 1975, n. 492"; al terzo comma, dopo le parole: "nei confronti", sono aggiunte le seguenti: "dei tesorieri", e dopo la parola: "nominativamente", sono aggiunte le seguenti: "al tesoriere"; al quarto comma sono premesse le parole: "Agli effetti dei rapporti tra sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti e i tesorieri, le aziende o gli istituti di credito"; dopo il quarto comma è aggiunto il seguente comma: "L'ammortamento delle cartelle di credito comunale e provinciale può essere effettuato per sorteggio annuale o mediante altra modalità che verrà indicata nel decreto autorizzativo della emissione dei titoli di cui all'articolo 2 della parte seconda del libro II del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453"; al quinto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora entro la predetta data non venga emanato un provvedimento generale di consolidamento dei debiti degli enti locali il Governo adotterà i provvedimenti necessari per il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui consolidati ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto". All'articolo 4, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora entro il 31 dicembre 1977 non venga emanato un provvedimento generale di consolidamento dei debiti degli enti locali il Governo adotterà i provvedimenti necessari per il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui consolidati ai sensi del presente articolo". All'articolo 5, primo comma, la parola: "ancora", è sostituita con la seguente: "complessivamente", e dopo le parole: "per altro titolo", sono aggiunte le seguenti: "compresi i crediti eventualmente vantati dalle regioni per anticipazioni concesse su mutui previsti a pareggio di bilancio"; il secondo comma è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministro per il tesoro, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, saranno stabilite le modalità per l'ottenimento delle quote di mutuo di cui al precedente comma". All'articolo 6, primo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: ", aumentato della residua perdita di esercizio delle aziende di trasporto dei comuni, delle province e loro consorzi, non compresa nei bilanci degli enti locali"; è aggiunto, in fine, il seguente comma: "La sezione autonoma per il credito a breve termine della Cassa depositi e prestiti concede ai comuni e alle province i cui bilanci presentano pareggio economico per l'anno 1976 e disavanzo economico per il 1977 le anticipazioni di cui al primo comma del presente articolo nella misura che sarà determinata nel decreto ministeriale di autorizzazione del mutuo a copertura del disavanzo da emanarsi nei casi di cui sopra dal Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del bilancio preventivo approvato dal comitato regionale di controllo. L'anticipazione non potrà superare il 70 per cento del mutuo autorizzato e sarà aumentata della residua perdita di esercizio delle aziende di trasporto dei comuni, delle province e loro consorzi non comprese nei bilanci di detti enti locali". All'articolo 8, le parole: "ed alle province" sono sostituite dalle seguenti: ", alle province ed alle aziende di trasporto di cui al primo comma dell'articolo 1"; dopo le parole: "della Cassa depositi e prestiti", sono aggiunte le seguenti: ", delle anticipazioni previste da norme regionali, erogate dalle regioni stesse, in misura comunque non superiore a quelle previste, dal primo comma del precedente articolo 6", e sono aggiunte, in fine, le parole: "e, per le aziende di trasporto di cui al primo comma dell'articolo 1, i tre dodicesimi delle entrate proprie accertate nel bilancio dell'anno precedente"; sono poi aggiunti, in fine, i seguenti commi: "Fanno inoltre eccezione i prefinanziamenti di mutui già concessi per investimenti fino alla concorrenza di un terzo dell'importo dei mutui medesimi. I prefinanziamenti predetti non possono essere erogati prima della avvenuta aggiudicazione dei lavori. A decorrere dal 1977, nei contratti di tesoreria, ancorché stipulati, è fatto obbligo di prevedere anticipazioni di tesoreria sino ad un importo pari ai tre dodicesimi delle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio di entrata dell'ente". L'articolo 9 è sostituito dal seguente: "A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 1977, i comuni, le province, le loro aziende e i loro consorzi, non possono procedere ad assunzioni di personale comunque denominato e la cui retribuzione sia a carico dei rispettivi bilanci, ove le medesime portino il numero dei dipendenti, compresi quelli delle aziende ed esclusi i lavoratori assunti per esigenze stagionali, al di sopra di quello del personale in servizio a qualunque titolo, anche a carattere precario, nell'anno
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.