clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO 13 gennaio 1994, n. 62 Norme dirette ad assicurare la razionalizzazione degli interventi per la salvaguardia della laguna di Venezia. note: Entrata in vigore del decreto: 27/1/1994 (GU n.21 del 27-01-1994) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 7 8 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 27-1-1994 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'art. 12, comma 11, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante delega al Governo per l'emanazione, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della predetta legge, di norme dirette ad assicurare la razionalizzazione degli interventi per la salvaguardia della laguna di Venezia; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 gennaio 1994; Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze e per la funzione pubblica; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1 1. I compiti di studio, ricerca, sperimentazione e progettazione delle opere volte alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna, di predisposizione del piano generale unitario degli interventi e di supporto tecnico alle attività di coordinamento e controllo affidate al Comitato di cui all'art. 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, nonché i controlli tecnici di qualità delle progettazioni esecutive e della realizzazione delle opere, l'espletamento dei compiti per la raccolta e la elaborazione dei dati, l'informazione anche al pubblico, il supporto tecnico alle funzioni di controllo sulla qualità ambientale lagunare e sul rispetto della normativa ambientale, sono affidati ad un'apposita società per azioni costituita, d'intesa tra lo Stato-Ministero dei lavori pubblici e la regione Veneto. 2. I rapporti tra la società ed i soggetti pubblici interessati sono regolati da apposite convenzioni aventi ad oggetto l'affidamento alla società stessa dei compiti di cui al comma 1 e relativi corrispettivi. Le convenzioni sono stipulate sulla base degli indirizzi fissati dal Comitato di cui all'art. 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Il testo del comma 11 dell'art. 12 della legge n. 537/1993, recante interventi correttivi di finanza pubblica, è il seguente: "11. Il Governo è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, diretti a razionalizzare l'attuazione degli interventi per la salvaguardia della laguna di Venezia con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.