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LEGGE 7 marzo 2001, n. 62 - Normattiva

LEGGE 7 marzo 2001, n. 62 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ricer

ca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 7 marzo 2001, n. 62 ultimo aggiornamento all'atto: 29/05/2017 --> Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n.

  1. note: Entrata in vigore della legge: 5-4-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/05/2017) (GU n.67 del 21-03-2001) visualizza atto intero nascondi Articoli Capo I DISPOSIZIONI GENERALI 1orig. 2 3orig. Capo II INTERVENTI PER LO SVILUPPODEL SETTORE EDITORIALE 4 5orig. 6orig. 7orig. 8 9 10orig. 11agg.3 agg.2 agg.1 orig. Capo III ULTERIORI INTERVENTI A SOSTEGNO DEL SETTORE EDITORIALE 12 13 14 15 Capo IV SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA 16 Capo V DISPOSIZIONI FINALIE TRANSITORIE 17 18 19 20 21orig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 15-11-2016 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 (Definizioni e disciplina del prodotto editoriale)
  2. Per "prodotto editoriale", ai fini della presente legge, si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici.
  3. Non costituiscono prodotto editoriale i supporti che riproducono esclusivamente suoni e voci, le opere filmiche ed i prodotti destinati esclusivamente all'informazione aziendale sia ad uso interno sia presso il pubblico. Per "opera filmica" si intende lo spettacolo, con contenuto narrativo o documentaristico, realizzato su supporto di qualsiasi natura, purché costituente opera dell'ingegno ai sensi della disciplina sul diritto d'autore, destinato originariamente, dal titolare dei diritti di utilizzazione economica, alla programmazione nelle sale cinematografiche ovvero alla diffusione al pubblico attraverso i mezzi audiovisivi.
  4. Al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all' articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n.
  5. ((Il prodotto editoriale è identificato dalla testata, intesa come il titolo del giornale, della rivista o di altra pubblicazione periodica, avente una funzione e una capacità distintiva nella misura in cui individua una pubblicazione.)) Il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, è sottoposto, altresì, agli obblighi previsti dall'articolo 5 della medesima legge n. 47 del 1948.(

(8)) ((3-bis. Per "quotidiano on line" si intende quella testata giornalistica:
  1. a)regolarmente registrata presso una cancelleria di tribunale;
  2. b)il cui direttore responsabile sia iscritto all'Ordine dei giornalisti, nell'elenco dei pubblicisti ovvero dei professionisti;
  3. c)che pubblichi i propri contenuti giornalistici prevalentemente on line;
  4. d)che non sia esclusivamente una mera trasposizione telematica di una testata cartacea;
  5. e)che produca principalmente informazione;
  6. f)che abbia una frequenza di aggiornamento almeno quotidiana;
  7. g)che non si configuri esclusivamente come aggregatore di notizie)) (
(8)) -------------- AGGIORNAMENTO
(8)La L. 26 ottobre 2016, n. 198 ha disposto (con l'art. 3, comma 4, alinea) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1 gennaio successivo a quello in corso. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

Giurisprudenza su questa norma (2)

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Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.