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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 4 marzo 1947, n. 63 - Normattiva

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 4 marzo 1947, n. 63 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problem

i di visualizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 4 marzo 1947, n. 63 ultimo aggiornamento all'atto: 25/06/1956 --> Proroga dell'attività dell'Alta Corte di giustizia, in relazione alle norme sull'avocazione dei profitti di regime. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/1956) (GU n.58 del 11-03-1947) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 11-3-1947 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134, sull'inquadramento nel sistema tributario dell'avocazione dei profitti di regime; Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 16, concernente la cessazione dell'attività dell'Alta Corte di giustizia relativamente ai giudizi di decadenza dei senatori; Visto il decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 471, che proroga l'attività dell'Alta Corte di giustizia in relazione alle norme sull'avocazione dei profitti di regime; Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con tutti i Ministri; HA SANZIONATO E PROMULGA: Art. 1 Il terzo comma dell'art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 16, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 471, è sostituito dal seguente: "Decorso detto termine, l'Alta Corte di giustizia resterà in funzione esclusivamente per le pronunce di cui all'art. 6, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134, fino al 31 marzo 1947". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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