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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 febbraio 1948, n. 63 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 febbraio 1948, n. 63 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visua

lizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 febbraio 1948, n. 63 Modificazioni alle norme per l'esecuzione delle linee elettriche aeree esterne. (GU n.47 del 25-02-1948) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 26-3-1948 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 82; Visto il regio decreto 25 novembre 1940, n. 1969, con il quale sono state approvate e rese obbligatorie le Norme per l'esecuzione delle linee elettriche aeree esterne; Viste le varianti predisposte, per le norme predette, dal Consiglio nazionale delle ricerche, a mezzo del Comitato elettrotecnico italiano; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con i Ministri per i trasporti, per i lavori pubblici, per l'industria e commercio, per le poste e le telecomunicazioni; Decreta: Art. 1 Tra il secondo ed il terzo comma dell'art. 9 delle Norme per l'esecuzione delle linee elettriche aeree esterne, approvate e rese obbligatorie con regio decreto 25 novembre 1940, n. 1969, è inserito il seguente comma: "Quando il calcolo delle fondazioni venga eseguito con un metodo suffragato dall'esperienza e con formule che tengano conto, anche implicitamente, del necessario grado di sicurezza, non è necessario procedere alla verifica secondo il comma precedente". Il terzo comma dell'art. 9 è modificato come segue: "Nel caso di sostegni infissi nella roccia o in casi analoghi non si richiede l'osservanza di alcuna particolare prescrizione di calcolo". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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