LEGGE 7 febbraio 1951, n. 63 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ri
cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 7 febbraio 1951, n. 63 Modificazione dell'art. 2, lettera a), della legge 1 marzo 1949, n. 55, relativa ai concorsi sanitari di cui al titolo primo del regio decreto 11 marzo 1935, n.
- (GU n.48 del 27-02-1951) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 14-3-1951 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Nei concorsi per ufficiale sanitario già banditi alla data del 17 marzo 1950 e non ancora espletati o per i quali non sia stata pubblicata la graduatoria, esclusi quelli per titoli di cui all'art. 35 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in luogo delle corrispondenti disposizioni contenute nell'art. 2, lettera a) della legge 10 marzo 1949, n. 55, si osservano le disposizioni di cui ai seguenti commi. Ogni commissario dispone di 50 punti per il giudizio dei titoli e di 50 punti per il giudizio delle prove di esame. Per queste ultime ogni commissario dispone di 10 punti per ciascuna delle due prove pratiche e delle due prove scritte e di 10 punti per la prova orale. Dei 50 punti assegnati al giudizio dei titoli, sono riservati punti 30 alla valutazione del servizio prestato in qualità di ufficiale sanitario con nomina conseguita per concorso, ovvero punti 24 alla valutazione del servizio prestato in qualità di interno. Alla valutazione degli altri titoli sono riservati punti
- Nel caso in cui concorrano i due servizi di ruolo e di interno, ogni commissario potrà disporre, per la valutazione dei relativi titoli, fino al massimo di punti 33 sui 50 ad esso attribuiti. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 7 febbraio 1951 EINAUDI DE GASPERI - SCELBA - PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi