LEGGE 26 marzo 1990, n. 63 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Rice
rca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 26 marzo 1990, n. 63 Modifica della legge 17 giugno 1982, n. 377, concernente l'autorizzazione a vendere, in favore della Casa salesiana San Giovanni Bosco, denominata "Borgo ragazzi di don Bosco", una porzione del compendio patrimoniale disponibile dello Stato costituente l'ex Forte Prenestino di Roma. note: Entrata in vigore della legge: 13/4/1990 (GU n.74 del 29-03-1990) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 13-4-1990 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1
- Gli articoli 1 e 2 della legge 17 giugno 1982, n. 377, sono sostituiti dai seguenti: "Art.
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- È autorizzata la vendita a trattativa privata, in favore della Casa salesiana San Giovanni Bosco denominata 'Borgo ragazzi di don Boscò, della porzione di terreno della superficie effettiva di ettari 5.51.00 e catastale di ettari 5.51.83, con sovrastanti fabbricati, adiacente all'ex Forte Prenestino di Roma.
- Il Ministro delle finanze provvederà, con proprio decreto, all'approvazione del contratto di compravendita al prezzo di L. 1.500.000.
- Tale prezzo comprende anche gli indennizzi dovuti per l'occupazione dell'immobile dal 18 luglio 1955 fino al momento della stipula.
- È vietata, per un periodo di tempo non inferiore a quindici anni dalla data di approvazione del contratto di compravendita, la cessione anche parziale a terzi, a qualsiasi titolo, dell'immobile di cui al comma
- Art.
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- Il corrispettivo di cui all'articolo 1, comma 2, sarà versato in dieci rate annuali, fruttanti l'interesse legale a scalare con inizio dal secondo mese successivo alla notifica dell'intervenuta approvazione del contratto, con facoltà, da parte dell'acquirente, di anticipare una o più rate". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 26 marzo 1990 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi