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DECRETO-LEGGE 15 aprile 2002, n. 63 - Normattiva

DECRETO-LEGGE 15 aprile 2002, n. 63 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca

qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 15 aprile 2002, n. 63 ultimo aggiornamento all'atto: 30/12/2020 --> Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture. note: Entrata in vigore del decreto-legge: 18-4-

  1. Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 giugno 2002, n. 112 (in G.U. 15/06/2002, n.139). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2020) (GU n.90 del 17-04-2002) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2orig. 3agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 4 4 bisagg.1 orig. 5orig. 6agg.3 agg.2 agg.1 orig. 7agg.1 orig. 8agg.1 orig. 9agg.2 agg.1 orig. 10 11 Allegati Tabella A Tabella A Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 16-6-2002 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni finanziarie e fiscali in materia di riscossione, di razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, di adempimenti ed adeguamenti comunitari, di cartolarizzazioni, di valorizzazione del patrimonio e di finanziamento delle infrastrutture; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2002; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute, per le politiche comunitarie e delle infrastrutture e dei trasporti; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Ristrutturazione delle procedure di versamento e di riscossione
  2. Nell'articolo 21 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Con convenzione, fermi restando i termini fissati dai commi 1 e 2, può essere stabilito che: a) entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della delega, la banca comunica alla struttura di gestione l'importo presuntivo delle somme che verserà ai sensi del comma 1; b) entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della delega, la banca versa almeno l'80% delle predette somme."
  3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite modalità di riscossione, che prevedano anche sistemi di rateazione e di compensazione di entrate anche di natura non tributaria ((, anche degli enti territoriali,)) o non erariale. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

Giurisprudenza su questa norma (12)

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