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LEGGE 7 marzo 1981, n. 64 - Normattiva

LEGGE 7 marzo 1981, n. 64 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ricer

ca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 7 marzo 1981, n. 64 ultimo aggiornamento all'atto: 04/06/1990 --> Ulteriori finanziamenti per l'opera di ricostruzione nelle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/06/1990) (GU n.74 del 16-03-1981) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6agg.2 agg.1 orig. 7orig. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 18 19orig. 20orig. 21 22 23 24agg.1 orig. 25 26 27 28 29 30 31agg.1 orig. 32 33 34 35 36 37 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 31-3-1981 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, primo comma, del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464, per il completamento delle opere in corso di realizzazione o comunque finanziate ai sensi della legge 6 giugno 1975, n. 206, è elevata di lire 28 miliardi. Per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione nei comuni indicati nell'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, nonché per gli interventi necessari indicati nelle lettere b), d), f), g),

  1. h)ed
  2. i)dell'articolo 1 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 116 miliardi. Per l'esecuzione delle opere indicate nell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, compresi i lavori di demolizione e di sgombero e gli interventi a salvaguardia della pubblica incolumità, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 72 miliardi. La spesa complessiva di lire 216 miliardi derivante dall'applicazione del presente articolo verrà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici nel periodo 1981-85. La quota relativa all'anno 1981 viene determinata in lire 26 miliardi. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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