--> --> ORDINANZA 24 febbraio 1988, n. 64 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DELLA SANITA' ORDINANZA 24 febbraio 1988, n. 64 ultimo aggiornamento all'atto: 15/04/1988 --> Dosi massime e campi di impiego di alcune sostanze attive diserbanti. note: Entrata in vigore dell'atto: 11/03/1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/04/1988) (GU n.59 del 11-03-1988) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2 3 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 15-4-1988 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL MINISTRO DELLA SANITÀ Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale; Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti e delle bevande; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, che approva il regolamento concernente la disciplina della produzione, del commercio e della vendita dei fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate; Visto l'allegato III dell'ordinanza ministeriale 6 giugno 1985, concernente: "Quantità massime di residui delle sostanze attive dei presidi sanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione"; Ravvisata la necessità di limitare l'impiego dei diserbanti di più largo consumo ai casi accertati di effettiva necessità e di fissare dosi massime d'impiego tali da contemperare l'efficacia dei prodotti stessi con l'esigenza di tutela igienico-sanitaria del territorio; Sentita la commissione consultiva di cui all'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255; Ordina: Art. 1 1. Per le sostanze attive sottoelencate sono fissate le dosi massime d'impiego e revocati gli impieghi accanto a ciascuna di esse indicati: Parte di provvedimento in formato grafico 2. Restano immodificate le dosi massime stabilite per gli altri impieghi autorizzati del bentazone, MCPA e del pendimetalin. 3. È ammesso un arrotondamento per eccesso o per difetto fino al 5% delle dosi massime di impiego (kg/ha) ((delle sostanze attive di cui al comma 1)) per consentire il raccordo dei quantitativi da utilizzare di presidi sanitari a valori facilmente misurabili. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
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