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DECRETO-LEGGE 26 marzo 1990, n. 64 - Normattiva

DECRETO-LEGGE 26 marzo 1990, n. 64 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca

qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 26 marzo 1990, n. 64 ultimo aggiornamento all'atto: 28/05/1990 --> Interventi urgenti in materia di riforma del processo penale. note: Entrata in vigore del decreto: 30/3/1990.Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 25 maggio 1990, n. 124 (in G.U. 28/05/1990, n.122). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/05/1990) (GU n.74 del 29-03-1990) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2orig. 3 4 5 6 7 7 bis 8orig. 9 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 31-3-1990 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere, al fine di sopperire alle pressanti esigenze derivanti dal nuovo processo penale, alla semplificazione di procedure amministrative, nonché all'acquisizione dei necessari strumenti informatici, dei locali per i nuovi uffici giudiziari e dei relativi beni, attrezzature, servizi, macchine e arredi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 1990; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro; EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1

  1. Al fine di proseguire e completare gli interventi previsti dal decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 401, è autorizzata ((l'ulteriore spesa complessiva di 440.970 milioni di lire,)) da ripartire secondo le disposizioni del presente decreto.
  2. Per il sistema informativo e di elaborazione dati, ivi compresa la microfilmatura degli atti, e per l'acquisizione di sistemi di riproduzione anche diversi, nonché per i contratti per la gestione del servizio automatizzato e di microfilmatura, è autorizzata la spesa di lire 31.170 milioni per l'anno 1990, lire 67.095 milioni per l'anno 1991 ((e lire 69.095 milioni per l'anno 1992.))
  3. Per le finalità previste dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 401, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e
  4. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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